COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 150. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTEFUSCO – GARA MONTEFUSCO I NUOVA VAPOR DOMICELLA DEL 6.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 150. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTEFUSCO – GARA MONTEFUSCO I NUOVA VAPOR DOMICELLA DEL 6.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha sostenuto che il direttore di gara abbia sospeso definitivamente la gara dopo un’attesa di soltanto 3’ e non dopo 45’, come riferito dall’arbitro, nel proprio rapporto, con decorrenza dal momento della sopravvenuta mancanza di energia elettrica. Deve sottolinearsi che la reclamante non ha prodotto elementi probanti, a sostegno delle sue affermazioni. L’arbitro, convocato da questa Corte, per l’odierna riunione, non si è presentato, peraltro, con comportamento di grave superficialità, senza comunicare alcuna giustificazione, non consentendo a questo Collegio di poter approfondire l’aspetto fondamentale della vicenda. Il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato. Peraltro, constatato che l’arbitro è risultato assente ingiustificato all’odierna riunione, questa Corte dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Montefusco; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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