COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SOCIA CALCIO / REAL PALOMONTE DEL 19.04.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SOCIA CALCIO / REAL PALOMONTE DEL 19.04.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro, in terza convocazione (ovvero, dopo due consecutive assenze); letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si è doluta che il provvedimento, in prime cure, nei confronti del calciatore Esposito Pierangelo, sarebbe viziato per il fatto che l’arbitro non sarebbe stato in grado di individuare il predetto tesserato, reo di averlo colpito alla tibia con un calcio. Invero, la vicenda si sarebbe sviluppata in un particolare momento di concitazione, determinato da vivaci “schermaglie”, verificatesi dopo il termine della gara. Questa Corte ha, dunque, ritenuto opportuno convocare il direttore di gara, il quale tuttavia, in sede di audizione, ha dichiarato che nell’episodio di fine gara, nel quale è stato protagonista il predetto sig. Esposito Pierangelo, ha potuto rilevare (essendo, in quel frangente, girato verso di lui) che questi gli sferrava un calcio alla tibia destra. Inoltre, ha anche dichiarato che il calcio gli aveva provocato una ferita pari alle dimensioni di un tacchetto di scarpetta di calcio, ovvero di circa due centimetri e che il dolore era persistito per un paio di giorni successivi all’incontro. Da un’attenta valutazione di quanto descritto dall’arbitro, sia nel supplemento di rapporto che in audizione presso questo Collegio, è emersa la responsabilità del calciatore Esposito Pierangelo. Invero, deve ribadirsi che il referto arbitrale di gara e le eventuali dichiarazioni da lui rese in audizione presso gli Organi di giustizia sportiva configurano fonte privilegiata di prova. La reclamante, peraltro, non ha prodotto alcun documento probante, idoneo a confutare le dichiarazioni arbitrali. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Collegio ritiene di dover ridurre la squalifica, a carico del calciatore Esposito Pierangelo, al 30 novembre 2015. Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza in ordine alle assenze del direttore di gara alle convocazioni di questo Tribunale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Socia Calcio, di ridurre al 30.11.2015 la squalifica a carico del calciatore Esposito Pierangelo; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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