COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 152. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO IL MANDAMENTO – GARA SAN VALENTINO / IL MANDAMENTO DEL 7.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 152. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO IL MANDAMENTO – GARA SAN VALENTINO / IL MANDAMENTO DEL 7.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si è doluta che il provvedimento, in prime cure, nei confronti dell’assistente di parte, sig. Annunziata Fioravante, sarebbe viziato per il fatto che, sulla distinta di gara, erano stati inseriti i nominativi del predetto Fioravante Annunziata, quale “assistente dell’arbitro”, e del sig. Ciardi Pasquale quale “dirigente accompagnatore ufficiale”. Nel medesimo atto d’impugnazione, la società reclamante asserisce di aver chiesto al direttore di gara di effettuare ugualmente il riconoscimento del sig. Annunziata Fioravante, pur non presente. In ragione della predetta, mancata presenza, il sig. Ciardi Pasquale, dirigente accompagnatore ufficiale, previo consenso dell’arbitro, a quel che la società reclamante ha sottolineato, era stato utilizzato quale assistente di parte. Questa Corte, per il vero, aveva giudicato necessario convocare il direttore di gara, il quale tuttavia, sia nella prima che nella seconda convocazione, non si è presentato, giustificandosi per le predette assenze, senza però proporre disponibilità alternative. La reclamante, peraltro, non ha prodotto alcun documento probante, idoneo a confutare le dichiarazioni arbitrali. Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza in ordine al comportamento di obiettiva noncuranza del direttore di gara, che, in via sostanziale, non ha consentito a questo Collegio di poter procedere all’accertamento in ordine agli aspetti essenziali della vicenda in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Mandamento; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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