COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 151. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ATLETIK / OLEASTRUM DEL 21.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 151. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ATLETIK / OLEASTRUM DEL 21.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, pag. 1976, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Palimento Sabato, l’inibizione fino al 27.08.2015, nonché l’ammenda di euro 200,00 a carico della medesima società reclamante. Le decisioni sono state impugnate, con l’atto in esame, dalla reclamante Oleastrum. Tanto premesso, questo Collegio osserva: la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha giudicato eccessiva sia l’inibizione a carico del nominato dirigente, sia la sanzione accessoria pecuniaria. Dal rapporto ufficiale di gara si evince, chiaramente, che effettivamente vi è stata una fattiva collaborazione, da parte dei capitani delle due squadre, al fine di ristabilire la calma, dopo una fase di concitazione, dovuta a cori razzisti da parte di tesserati delle due società. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Collegio, valutati tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, considerato il comportamento positivo dei due capitani, ritiene meglio corrispondente, alla sua effettiva gravità, l’ammenda ad euro 100,00. Per quel che concerne, invece, il dirigente, sig. Palimento Sabato, la sanzione inflitta si appalesa conforme e congrua, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, particolarmente deprecabile (“offese a sfondo razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”), tenuto conto della pesantezza ed irriferibilità delle espressioni da lui utilizzate nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Oleastrum, di ridurre ad euro 100,00 l’ammenda a carico della società Oleastrum; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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