COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 199 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GRELLA LORENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 199 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GRELLA LORENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 19 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 5 giugno 2015, prot. 11504/658, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 7.07.2015 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della comunicazione inviata, a mezzo fax, e depositata, in atti, da parte del Sig. Grella Lorenzo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Sporting Sturno. Con la richiamata comunicazione, il rappresentante legale della società ha sottolineato l’impossibilità della sua presenza al dibattimento, chiedendo che fosse applicata la sanzione minima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: sessanta giorni di inibizione a carico del sig. Grella Lorenzo; euro 300,00 di ammenda a carico della società Sporting Sturno. Questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Grella Lorenzo, presidente e legale rappresentante della società Sporting Sturno, per aver accettato il modulo di tesseramento ed aver proceduto anche con i successivi adempimenti, attestando l’autenticità delle sottoscrizioni dei genitori del minore Grella Giuseppe sul predetto modulo di tesseramento, senza eseguire le dovute e necessarie verifiche in ordine all’effettiva loro autenticità. Questo Collegio rileva, altresì la responsabilità diretta della società Sporting Sturno, in quanto a carico del proprio presidente. Nel merito, questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti, sia risultata accertata la responsabilità dei deferiti, pur con i doverosi distinguo e le altrettanto doverose puntualizzazioni, come innanzi sottolineate. Ha valutato, altresì, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti gli enunciati elementi attenuanti, le ha determinate, come di seguito specificato: a) diffida, a carico del sig. Grella Lorenzo, in qualità di presidente della società Sporting Sturno; b) euro 200,00 di ammenda, a carico della società Sporting Sturno, a titolo di responsabilità diretta. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Grella Lorenzo, la sanzione disciplinare della diffida; a carico della società Sporting Sturno l’ammenda di euro 200,00.
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