COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 156. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILA NEW STARS 2008 / NUOVA SAN VITO SAPRI DEL 15.11.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 156. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILA NEW STARS 2008 / NUOVA SAN VITO SAPRI DEL 15.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5.03.2015, pag. 1773), con la quale è stata rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatore, agli effetti del tesseramento. Tale decisione è stata impugnata dalla società Vibovilla New Stars 2008 (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un’ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Quintiero Giovanni, nato il 27.04.1993. Il Giudice di prime cure ha rilevato, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, quanto di seguito specificato: il citato Quintiero Giovanni, nato il 27.04.1993, sebbene sia stato inserito in distinta dalla società Nuova San Vito Sapri, con il n. 16, non ha preso parte alla gara in epigrafe, neppure per una frazione minima di gioco. Di conseguenza, la sua posizione, agli effetti del tesseramento, non ha influito sul regolare svolgimento della gara. Questa Corte, visti gli atti, letto il referto di gara, rilevato quanto dichiarato, con formale nota, dall’Ufficio Tesseramento, in merito alla posizione del nominato calciatore Quintiero Giovanni, rilevata una sospetta posizione di “doppio tesseramento” del calciatore, nel senso che egli risulta essere tesserato a favore di due società diverse, violando le norme federali; tanto premesso, questo Collegio dispone che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti su quanto innanzi specificato. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti, di cui alla parte motiva.
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