COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 07. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO COPPOLA ANDREA – GARA VALENTINO MAZZOLA / SAN MICHELE OLEVANO DEL 25.10.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
07. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO COPPOLA ANDREA – GARA VALENTINO MAZZOLA / SAN MICHELE OLEVANO DEL 25.10.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 29.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del reclamante, la squalifica per sei giornate di gara, perché “durante lo svolgimento della gara, il calciatore cercava il contatto fisico con un avversario. A seguito del’espulsione, colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario. Uscito dal terreno di giuoco, si recava nello spogliatoio avversario, provocando l’uscita di calciatori e dirigenti della squadra ospite”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 5.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, il calciatore, sig. COPPOLA ANDREA, ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, nel proprio atto di impugnazione, il ricorrente afferma che la sua reazione avveniva in seguito a “provocazioni di tifosi” della compagine avversaria i quali profferivano frasi ingiuriose contro il calciatore medesimo, la sua famiglia e, soprattutto, nei riguardi dei suoi defunti. Premesso ciò, esistono i presupposti per la riduzione della squalifica, inflitta al nominato calciatore, a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. COPPOLA ANDREA, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00 come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dagli interessati.
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