COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 171. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO VIGGIANELLO – GARA VIGGIANELLO / SPORTING VALDIANO 35 DEL 25.01.2015 – 3^ CAT. OVER 35 – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 171. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO VIGGIANELLO – GARA VIGGIANELLO / SPORTING VALDIANO 35 DEL 25.01.2015 – 3^ CAT. OVER 35 – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, regolarmente giustificata, della società reclamante; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, la società Viggianello ha proposto ricorso in relazione alla presunta posizione irregolare dei calciatori D’Elia Nicola (nato il 19.02.1979), De Martino Antonello (nato il 10.06.1979) e Chiodi Simone (nato il 3.06.1979), schierati dalla società Sporting Valdiano 35 nella gara indicata in epigrafe, chiedendo che, a carico di quest’ultima società, venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 48 del 2 aprile 2015, pag. 1325, il Giudice di prima istanza ha respinto il ricorso. Avverso la decisione, ha proposto tempestivo appello la società Viggianello, con atto inviato contestualmente, nelle modalità di rito, alla società controparte. L’appello è infondato. Infatti, a conferma dell’interpretazione data dal Giudice di prime cure, condivisa dalla Corte, si rileva che, come evidenziato anche dalla reclamante, è intervenuto, a chiarimento, il Comunicato Ufficiale n. 39 della Delegazione Provinciale di Salerno, nel quale, a pag. 39, è precisato che la partecipazione è consentita a tutti i calciatori “… che abbiano compiuto anagraficamente il 35mo anno d’età…”. A differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, non si tratta di una modifica, bensì (come, peraltro, è precisato nello stesso comunicato: “Allo scopo di semplificare la corretta interpretazione…”) di un chiarimento sulla, per l’appunto, coerente interpretazione (senza, quindi, alcun carattere innovativo) della norma, che, effettivamente, nell’originaria stesura, poteva dare adito a dubbi, o incertezze. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Viggianello; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto della società reclamante.
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