COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SCAFATESE CALCIO A.S.D. – GARA SCAFATESE CALCIO A.S.D. / EBOLITANA 1925 S.R.L. DEL 7.11.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SCAFATESE CALCIO A.S.D. – GARA SCAFATESE CALCIO A.S.D. / EBOLITANA 1925 S.R.L. DEL 7.11.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Maio Antonio, la squalifica per tre giornate di gara, perché “a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio allo stinco”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 13.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Scafatese Calcio A.S.D. ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, dalla lettura accurata del ricorso proposto e dal referto di gara, si evince che, sebbene il calciatore Maio Antonio abbia assunto un atteggiamento antisportivo nei confronti di un avversario, la sanzione inflitta dal Giudice sportivo Territoriale si presenta eccessiva, rispetto all’effettiva gravità del fato commesso, in considerazione anche del fatto che il calciatore, così come riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, in seguito all’espulsione, si è allontanato immediatamente dal campo di gioco. Questa Corte, pertanto, ritiene equo ridurre la squalifica, per motivi di equità, a due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Scafatese Calcio A.S.D., di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Maio Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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