COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VALLATESE – GARA VALLATESE / FREQUENTUM CALCIO 2013 DELL’8.11.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VALLATESE – GARA VALLATESE / FREQUENTUM CALCIO 2013 DELL’8.11.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Capriglione Francesco, la squalifica per otto giornate di gara, perché “espulso per doppia ammonizione, prima di allontanarsi calciava con violenza il pallone all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo alle gambe”. Con ricorso trasmesso a mezzo fax, in data 14.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Vallatese ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la reclamante sostiene che il calciatore, sig. Capriglione, ha sì lanciato il pallone all’indirizzo del direttore di gara, ma senza l’intento di commettere violenza, né di procurargli danno, né, tanto meno, di colpirlo. In sostanza, secondo la reclamante, il calciatore avrebbe manifestato il suo disappunto per il fallo subito (una gomitata che gli aveva procurato fuoriuscita di sangue dal naso) e per le sue conseguenze, senza però voler far male. A sostegno della sua tesi, la reclamante ha anche depositato precedenti decisioni di questa Corte Sportiva per casi analoghi. Ad avviso di questo Collegio giudicante, sussistono gli estremi per un parziale accoglimento del ricorso, alla luce delle ragionevoli argomentazioni della reclamante ed anche del principio di adeguatezza e proporzionalità, già applicato nelle precedenti decisioni, richiamate dalla società Vallatese. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Vallatese, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore, sig. Capriglione Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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