COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 17. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 / CLUB PONTE 98 DEL 21.11.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 17. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 / CLUB PONTE 98 DEL 21.11.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 49 del 26.11.2015 il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Savio Salvatore, la squalifica per tre giornate di gara, perché “a palla lontana colpiva un avversario con un calcio dietro la schiena”. Con ricorso trasmesso a mezzo fax, in data 2.12.2015, ovvero, nei termini temporali prescritti, la società Football Club Paolisi 992 ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, questa Corte, sentito telefonicamente il direttore di gara, ha preso atto che egli ha confermato quanto riportato nel proprio referto di gara, precisando che il fatto è stato commesso sotto la sua diretta osservazione, per cui deve ritenersi non influente il referto dell’assistente ufficiale di gara, che peraltro ha condiviso, con il direttore di gara, il provvedimento disciplinare da quest’ultimo adottato. Deve tuttavia tenersi conto che il calcio del calciatore Savio, ai danni dell’avversario, non ha arrecato, a quest’ultimo alcun danno fisico, tale da farlo uscire dal campo anche temporaneamente. Di conseguenza, si ritiene che la valutazione del gesto debba essere derubricata, essendo priva di connotazione di violenza, e che la sanzione inflitta dal primo Giudice debba essere ridotta a due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Football Club Paolisi 992, di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore, sig. Savio Salvatore; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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