COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 18. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CIMITILE – GARA CIMITILE / SANGENNARESE DEL 28.11.2015 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
18. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CIMITILE – GARA CIMITILE / SANGENNARESE DEL 28.11.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. D’Onofrio Angelantonio, la squalifica per quattro giornate di gara perché “a gioco fermo, colpiva un avversario con pugno sulla natica ed inoltre tentava di colpirlo con una testata al volto”. Con ricorso trasmesso a mezzo fax in data 8.12.2015 e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 9.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Cimitile ha impugnato la citata decisione. Preliminarmente, questo Collegio deve sottolineare come non sia possibile procedere ad audizione del calciatore, in corso di squalifica, in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente presentato. Quanto alla tesi difensiva della reclamante, essa non può essere condivisa. Invero, la reclamante ha riternuto infondata, immotivata ed illegittima la sanzione disciplinare a carico del nominato calciatore, sig. D’Onofrio Angelantonio, in quanto il pugno sferrato non sarebbe stato connotato da intenzionalità nel colpire l’avversario ed, inoltre, perché non vi sarebbe stato alcun tentativo di una testata, da parte sua, ai danni di un calciatore antagonista. Questo Collegio rileva, viceversa, che la prova dell’intenzionalità di un comportamento si palesa estremamente ardua e che, in ogni caso, la società reclamante, nel suo ricorso, non ha fornito elementi oggettivi ed incontrovertibili della pretesa casualità degli eventi attribuiti al predetto calciatore. Di converso, nel referto di gara e nel relativo supplemento, che nel diritto sportivo configurano fonte di prova privilegiata, risulta in modo chiaro ed inequivoco che il predetto sig. D’Onofrio abbia colpito, al 29’ del secondo tempo, con un pugno un avversario all’altezza della natica ed abbia, altresì, tentato di colpirlo con una testata al volto. Pertanto, alla luce della condotta descritta, risulta equa e proporzionata la squalifica inflitta a carico del predetto calciatore. Deve, peraltro, ribadirsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della propria tesi, e che non si rinvengono, nell’atto d’impugnazione, elementi idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Cimitile; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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