COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 19. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ROFRANO – GARA ROFRANO / MONTESANO 2006 DEL 29.11.2015 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
19. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ROFRANO – GARA ROFRANO / MONTESANO 2006 DEL 29.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità e l’improcedibilità. Con ricorso, trasmesso a mezzo fax in data 6 dicembre e, successivamente, spedito a mezzo raccomandata postale, in data 9.12.2015, la società Rofrano ha impugnato la decisione del Giudice di prime cure avverso l’ammenda di euro 120,00 e la squalifica per tre giornate di gara, a carico del calciatore Caputo Teodoro. Per quanto attiene alla doglianza dell’ammenda, l’art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che non sono impugnabili, in alcuna sede, provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150,00, per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed a quelli regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile; pertanto, il ricorso, per il cennato aspetto, deve essere dichiarato inammissibile. Per il secondo punto di doglianza, ovvero la squalifica a carico del calciatore Caputo Teodoro, questa Corte ritiene, in ragione del’urgenza e dei tempi brevi, di doverlo dichiarare improcedibile, in quanto privo della tassa reclamo, come stabilito dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 322/A, e dal C.U. n. 1 del C.R. Campania, in data 3.07.2015, pagg. 110 e 114. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile ed improcedibile il reclamo proposto dalla società Rofrano; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo.
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