COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.11.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 47 del 19.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 450,00, per fatto violento avvenuto al 43’ del secondo tempo, oltretutto estremamente grave, di due propri tesserati ai danni dell’arbitro, di cui euro 150,00 imputabili al dirigente, sig. Sorrentino Giuseppe, euro 150,00 all’allenatore, sig. Esposito Carmine ed euro 150,00 alla società Ponticelli, in conformità a quanto sancito dall’art. 19, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; inibizione fino al 14.11.2016, a carico dei dirigenti, sigg. Esposito Carmine e Sorrentino Giuseppe, perché il primo, “aggrediva l’arbitro, colpendolo con una manata al volto, provocando al medesimo dolore”; ed il secondo perché “allontanato per proteste, rientrava sul terreno di giuoco ed aggrediva l’arbitro, stringendogli le mani al collo e provocandone un lieve soffocamento”; ed, infine, la squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Sorrentino Angelo, perché “impediva fisicamente che l’arbitro, dopo che questi aveva decretato la sospensione della gara per l’aggressione subita, raggiungesse pacificamente lo spogliatoio”. Con ricorso spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 26.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Ponticelli ha proposto ricorso, con invio dell’atto, a mezzo raccomandata postale, sempre in data 26.11.2015, alla società controparte (Comprensorio Casalnuovese) avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la questione della squalifica, per quattro giornate di gara, a carico del calciatore Sorrentino Angelo. Al riguardo, questo Collegio giudica che l’impugnata sanzione non possa essere ridotta, in quanto proporzionata ed adeguata all’effettiva graviotà dell’infrazione disciplinare. Quanto alla decisione nel merito delle altre doglianze, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 21 dicembre 2015, previa convocazione della società reclamante, avendone essa presentato espressa richiesta, nonché del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Ponticelli, nella sola parte riguardante la squalifica a carico del calciatore Sorrentino Angelo; rinvia alla seduta del 21 dicembre 2015 per la decisione in ordine alle altre doglianze, disponendo la convocazione della reclamante e del direttore di gara per l’indicata seduta; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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