COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 21. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POL. AN
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
21. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POL. ANTONIO SPIRITO – GARA FERQUENTUM CALCIO 2013 / POL. ANTONIO SPIRITO DEL 29.11.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: squalifica fino al 28.02.12016, a carico dell’assistente di parte, sig. Urbano Gabriele, perché “ingiuriava e minacciava l’arbitro”; squalifica per sei giornate di gara, a carico del calciatore Matrella Alfredo, perché, “espulso per ingiurie all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento minaccioso nei confronti del medesimo arbitro e, successivamente, lo colpiva con la propria maglietta di giuoco alla schiena, reiterando le ingiurie”; inoltre, ha inflitto la squalifica per quattro giornate di gara a carico dei calciatori Pagnotta Carmelo ed Urbano Giulio, perché: il primo “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, ingiuriava e minacciava l’arbitro” ed il secondo perché “ingiuriava e minacciava l’arbitro e, altresì, profferiva bestemmia” ed infine, la squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Corsino Luigi, perché “a fine gara, ingiuriava e minacciava l’arbitro”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax in data 8.12.2015, e, successivamente, spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 10.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Pol. Antonio Spirito ha impugnato le citate decisioni. Preliminarmente, questo Collegio deve sottolineare come non sia possibile procedere ad audizione dei tesserati, in corso di squalifica, in quanto il ricorso non è stato da loro direttamente presentato. Inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la questione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore Corsino Luigi. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della propria tesi, e che non si rinvengono nell’atto di impugnazione, elementi probatori, idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. Quanto alla decisione nel merito delle altre tre doglianze (squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Urbano Gabriele, e dei calciatori Matrella Alfredo e Pagnotta Carmelo, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 21 dicembre 2015, previa convocazione del presidente della società reclamante, avendone essa presentato espressa richiesta, nonché del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Pol. Antonio Spirito, nella sola parte riguardante la squalifica a carico del calciatore Corsino Luigi; rinvia alla seduta del 21 dicembre 2015 per la decisione in ordine alle altre impugnazioni, disponendo la convocazione del presidente della reclamante e del direttore di gara per l’indicata seduta; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.