COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 209 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ANGELINO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT’ARPINO, SUCCESSIVAMENTE DENOMINATA COMPRENS. ARPINO VOLTURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT’ARPINO (SUCCESSIVAMENTE DENOMINA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 209 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ANGELINO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT’ARPINO, SUCCESSIVAMENTE DENOMINATA COMPRENS. ARPINO VOLTURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT’ARPINO (SUCCESSIVAMENTE DENOMINATA A.S.D. COMPRENS. ARPINO VOLTURNO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 4 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 17 dicembre 2014, prot. 4451/1109, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 183, con la quale era stato disposto il rinvio della trattazione del procedimento in esame alla riunione del 7 luglio 2015. Alla prevista udienza (7 luglio 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata. È stato, altresì, presente il sig. Angelino Giuseppe, in proprio e nella qualità di Presidente dell’A.S.D. Comprensorio Arpino Volturno (successiva denominazione della deferita società, all’epoca dei fatti contestati denominata A.S.D. Città di Sant’Arpino), assistito dal proprio consulente legale. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto anni uno e mesi tre di inibizione ed euro 500,00 di ammenda a carico del sig. Angelino Giuseppe. Ha chiesto, altresì, per la società deferita, successivamente denominata A.S.D. Comprensorio Arpino Volturno, euro 600,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione nel campionato di competenza. Il deferito, sig. Angelino Giuseppe, ha chiesto l’integrale proscioglimento, sia per l’imputazione di cui al punto A), che per quella di cui al punto B), di cui all’atto di contestazione. Il deferimento trae origine da un esposto-denuncia della A.S.D. Ortese Calcio, con il quale si adombrava un presunto illecito tra la società deferita e la società Villa Literno. A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, dopo che il Collaboratore, da quest’ultima incaricato, aveva escluso la sussistenza “di qualsivoglia elemento probatorio rilevante, per configurare il presunto illecito…”, la Procura Federale ha deferito il sig. Angelino Giuseppe e l’A.S.D. Città di Sant’Arpino per le violazioni indicate in epigrafe. Con il primo addebito, viene contestato ai deferiti una significativa omissione, che sarà di seguito specificata. Al riguardo, questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la gara fissata per il 9 aprile 2014, tra la società deferita e la società Villa Literno, non si è svolta perché la struttura sportiva, sulla quale la gara era stata calendarizzata, era chiusa, con la conseguenza che la società deferita è stata sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con la perdita della gara con il risultato di 0-3, con un punto di penalizzazione e con ammenda di euro 1.000,00. In punto di fatto, è emerso che alla società deferita, in un primo tempo autorizzata ad utilizzare per le gare interne il campo di calcio di Sant’Arpino, è stato successivamente inibito (dall’A.S.D. Olimpia S. Arpino, che, per effetto di concessione da parte del Comune di Sant’Arpino, gestiva l’impianto sportivo) l’accesso alla struttura, per problemi di ordine amministrativo ed in ragione di contestata morosità. Tale situazione esisteva sicuramente già nel corso del mese di marzo 2014, tanto che, per la gara casalinga del 29 marzo contro l’Ortese, la deferita aveva chiesto al Comitato Regionale Campania lo spostamento a Villa Literno della sede di svolgimento della stessa. Analoga attività preventiva, viceversa, la società deferita non aveva posto in essere, al fine di spostare in sede compatibile la gara in parola. In sede di audizione innanzi alla Procura, il Presidente Angelino, che non risulta abbia impugnato la decisione sfavorevole del Giudice Sportivo Territoriale, non ha fornito altra spiegazione all’evidente contraddittorietà dei suoi comportamenti, se non che riteneva “… comunque di avere il permesso del Comune di Sant’Arpino…”. In occasione della riunione di questo Tribunale del 7 luglio 2015, il sig. Angelino ha depositato copia del ricorso presentato, nella qualità di Presidente della ASD Città di Sant’Arpino, ex art. 703 del Codice di procedura civile, al Tribunale di Napoli Nord, nonché ordinanza dello stesso Giudice, con la quale era stato accolto il predetto ricorso. Chiedeva al Tribunale Federale Territoriale, quindi, di adottare una decisione di proscioglimento, dando atto della sussistenza della forza maggiore. La tesi dei deferiti (società e suo Presidente) non può essere accolta. Risulta, invero, effettivamente difficile comprendere le ragioni del diverso comportamento tenuto dagli stessi in occasione delle due gare del 29 marzo e del 9 aprile, oltretutto a brevissima distanza temporale intercorsa. Inoltre, non è dato comprendere né le ragioni della mancata impugnazione della decisione sfavorevole del Giudice di prime cure, né quelle della mancata richiesta di declaratoria della causa di “forza maggiore”, che soltanto in questa sede viene presentata. Del resto, lo stesso sig. Angelino, nel corso dell’audizione innanzi alla Procura, s’è limitato ad obiettare, come già precisato, di ritenere “… comunque di avere il permesso del Comune di Sant’Arpino…”. Ad avviso del Collegio, poi, non può assumere alcuna rilevanza, nel presente giudizio, l’intervenuto accoglimento, da parte del Tribunale di Napoli Nord, del ricorso proposto ex art. 703 c.p.c., fondato su un dato giuridico di piano diverso, rispetto a quelli presi in esame dalla Procura Federale, che ha, ovviamente, circoscritto la propria disamina agli aspetti meramente sportivi. Va ulteriormente puntualizzato che, ai fini del presente giudizio, quel che rileva è il comportamento dei tesserati alla luce delle norme federali. Al riguardo, esse deve essere valutato negativamente, in quanto i deferiti, pur consapevoli dei contrasti e delle difficoltà esistenti, non hanno rispettato i necessari e doverosi parametri di diligenza, nonché l’obbligo di osservanza delle norme sportive, alle quali, invece, avrebbero dovuto ispirare i propri comportamenti. Per tale violazione, il Collegio ritiene congrua ed adeguata, per il sig. Angelino Giuseppe, l’inibizione per mesi dodici e l’ammenda, a titolo personale, di euro 400,00. Quanto alla società Comprensorio Arpino Volturno (successiva denominazione della deferita società, all’epoca dei fatti contestati denominata, come già precisato in precedenza, A.S.D. Città di S. Arpino), si deve disporre il non luogo a procedere, in ragione dell’intervenuta declaratoria della sua inattività, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 12 novembre 2015 del C.R. Campania. Con il secondo addebito, la Procura Federale ha contestato ai deferiti medesimi (società e Presidente) di aver violato la cosiddetta “clausola compromissoria”, di cui allo statuto della F.I.G.C., che vieta il ricorso alla giurisdizione statuale, senza preventiva autorizzazione federale. I deferiti si sono difesi, sostenendo che, nella circostanza, non può ritenersi che si configuri violazione della prescritta clausola compromissoria, dato che il rapporto con la società Olimpia S. Arpino e la controversia insorta tra le due società non afferivano all’attività sportiva, svolta dalle stesse nell’ambito della F.I.G.C., ma erano relativi all’utilizzazione del campo di calcio di proprietà del Comune di S. Arpino, campo del quale la società Olimpia S. Arpino aveva assunto la gestione, in concessione da parte dell’ente locale. Sul punto, la tesi dei deferiti merita accoglimento. La clausola compromissoria e il vincolo di giustizia, di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., infatti, si applicano alle attività rilevanti per l’ordinamento federale e alle materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale e non, come nel caso in esame, a rapporti non di competenza dall’ordinamento federale, ma previsti e disciplinati dalla normativa statuale. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: mesi dodici d’inibizione ed euro 400,00 di ammenda al sig. Angelino Giuseppe, a titolo personale, quale Presidente e legale rappresentante della società Comprensorio Arpino Volturno; dispone il non luogo a procedere in ordine alla società Comprens. Arpino Volturno (successiva denominazione della deferita società, all’epoca dei fatti contestati denominata ASD Città di S. Arpino).
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