COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 22. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ALBA FRATTESE – GARA ALBA FRATTESE / ATLETICO AVERSA DEL 21.11.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
22. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ALBA FRATTESE – GARA ALBA FRATTESE / ATLETICO AVERSA DEL 21.11.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 49 del 26.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore, sig. Odierno Alessandro, la squalifica per sette giornate di gara, perché, “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare strattonava l’arbitro; successivamente, lo ingiuriava ed assumeva comportamento minaccioso”; a carico del calciatore, sig. Casile Angelo, la squalifica per tre giornate di gara, perché, “espulso per somma di ammonizioni, successivamente applaudiva ironicamente l’arbitro” ed, infine, a carico dell’assistente di parte, sig. Russo Sossio, la squalifica fino al 20.02.2016, perché, “allontanato per comportamento antisportivo, alla notifica del provvedimento disciplinare lanciava la bandierina all’indirizzo del’arbitro, senza colpirlo”. Con ricorso spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 3.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, e pervenuto al C.R. Campania in data 11.12.2015, la società Alba Frattese ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, essa ha ritenuto infondate, immotivate ed illegittime le sanzioni disciplinari a carico dei nominati tesserati. Preliminarmente, si rileva, quanto alla posizione del calciatore Casile Angelo, che egli, all’atto della disamina del reclamo, ha già scontato – in ragione dell’innanzi evidenziato, tardivo recapito della raccomandata postale – le tre giornate di squalifica inflittegli in prime cure. Per quanto riguarda la sanzione disciplinare, irrogata nei confronti del sig. Odierno Alessandro, è da rilevare che il direttore di gara, nel proprio referto, ha descritto minuziosamente la condotta offensiva del sig. Odierno, consistita nell’essersi avvicinato all’arbitro, di averlo afferrato per il braccio, di averlo ingiuriato e, all’atto di allontanarsi, nell’essersi tolta la maglia alla “vista” del cartellino rosso, assumendo un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso. In relazione a tali plurime condotte, la sanzione comminata dal Giudice di prime cure risulta equa e proporzionata e va, dunque, integralmente confermata. Per quanto riguarda il sig. Russo Sossio, assistente di parte, il suo comportamento deve essere censurato, in quanto offensivo della persona dell’arbitro. Infatti, il tesserato della società reclamante è entrato sul terreno di giuoco, contestando le decisioni arbitrali in modo plateale, agitando l’asta della bandierina e pronunciando frasi incomprensibili nei confronti dell’arbitro. Inoltre, il sig. Russo, alla notifica del provvedimento di espulsone, lanciava, nell’allontanarsi, la bandierina, che finiva a circa tre metri dall’arbitro. Pertanto, anche questa sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, risulta equa e proporzionata, sia in relazione alla platealità del gesto del lancio della bandierina, sia in relazione al fatto che il sig. Russo era entrato indebitamente in campo, interrompendo il giuoco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Alba Frattese; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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