COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VIRTUS ISCHIA C5 – GARA VIRTUS ISCHIA C5 / INTERNATIONAL C5 DEL 28.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VIRTUS ISCHIA C5 – GARA VIRTUS ISCHIA C5 / INTERNATIONAL C5 DEL 28.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calcettista, sig. Eroico Massimo, la squalifica per quattro giornate di gara, perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento ingiuriava e tentava di aggredire il direttore di gara”, nonché l’ammenda di euro 300,00 alla medesima società per “aver propri sostenitori colpito con numerosi sputi il direttore di gara; inoltre, tentavano di aggredirlo mentre rientrava nel proprio spogliatoio”. Con ricorso spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 10.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Virtus Ischia C5 ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, la reclamante ha sostenuto che il calcettista, sig. Eroico Massimo, ha sì sgambettato un avversario, ma senza l’intento di commettere violenza, né di procurargli danno. Inoltre, nei confronti de direttore di gara lo stesso calcettista, all’atto della notifica dell’espulsione, si sarebbe limitato, con modi garbati e con le mani dietro la schiena, a chiedere all’arbitro il motivo di tale espulsione, senza profferire ingiurie. Ad avviso di questo Collegio giudicante, viceversa, l’obiettiva gravità del comportamento del nominato calcettista, così come si rileva dal referto arbitrale, che configura, per consolidata giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova, non è compatibile con la richiesta riduzione della sanzione, in quanto quest’ultima si appalesa congrua e proporzionata all’effettiva entità dell’infrazione. Parimenti, deve confermarsi l’ammenda a carico della medesima società, anche perché quest’ultima, in sede di audizione presso questa Corte, non ha prodotto alcuna prova, idonea alla confutazione delle anch’esse rilevanti incolpazioni, di cui al rapporto ufficiale di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Virtus Ischia C5; dispone l’addebito, sul conto della società medesima, della tassa reclamo, non versata.
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