COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ANTONIO BARONE CICCIANO – GARA MUTRIA SPORT / ANTONIO BARONE CICCIANO DEL 21.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ANTONIO BARONE CICCIANO – GARA MUTRIA SPORT / ANTONIO BARONE CICCIANO DEL 21.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 49 del 26.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 100,00, perché “propri sostenitori, in campo avversario, ingiuriavano e minacciavano reiteratamente l’arbitro e, a fine gara, entravano sul terreno di giuoco, continuando ad ingiuriare e minacciare il direttore di gara”; squalifica fino al 22.03.2016, a carico del calcettista, sig. Soriano Vincenzo, perché “spingeva con le mani l’arbitro, facendolo indietreggiare, inoltre lo spingeva di nuovo con le mani al petto, minacciandolo” ed infine, a carico del calcettista, sig. Arvonio Nicolangelo, la squalifica per cinque giornate di gara, perché, “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento tentava di aggredire il direttore di gara, minacciandolo”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 2.12.2015, e, successivamente, spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 3.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Antonio Barone Cicciano ha proposto ricorso avverso le citate decisioni. Preliminarmente, questo Corte dichiara inammissibile il ricorso, nella parte che riguarda la richiesta di riduzione dell’ammenda, in quanto essa è non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la questione della squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calcettista Arvonio Nicolangelo. Al riguardo, questo Collegio giudica che l’impugnata sanzione non possa essere ridotta, in quanto essa si appalesa proporzionata ed adeguata all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare. Quanto alla decisione nel merito dell’altra doglianza, dispone che essa sia rinviata alla seduta dell’11 gennaio 2016, previa convocazione del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Antonio Barone Cicciano, nella parte che riguarda l’ammenda a carico della medesima; di rigettarlo, per quanto attiene alla squalifica a carico del calcettista Arvonio Nicolangelo; di rinviare alla seduta dell’11 gennaio 2016, per la decisione in ordine all’altra doglianza, disponendo la convocazione del direttore di gara per l’indicata seduta; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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