COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO STAR TEAM AVELLINO CALCIO – GARA STAR TEAM AVELLINOCALCIO / IRPINIA SPORT DEL 28.11.2015 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO STAR TEAM AVELLINO CALCIO – GARA STAR TEAM AVELLINOCALCIO / IRPINIA SPORT DEL 28.11.2015 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per quattro giornate di gara, a carico della calcettista Lettieri Eliana, perché, “espulsa per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lanciava con violenza i guantoni sul viso del direttore di gara e ritardava la ripresa del giuoco”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax in data 10.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Star Team Avellino Calcio ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la reclamante sostiene che la calcettista, Lettieri Eliana, a gioco fermo (si era in procinto di battere una punizione a favore della società reclamante), veniva disturbata dalla calcettista avversaria Esposito Eliana, con continui salti davanti alla Lettieri, non solo provocandola, ma impedendo anche la visuale del gioco. A questo punto, l’arbitro aveva deciso di ammonire la calcettista Lettieri Eliana, per perdita di tempo. Di contro, la calcettista Lettieri, nel reagire all’ammonizione, a suo avviso ingiustamente notificatale, aveva assunto un atteggiamento antisportivo, nei confronti del direttore di gara, subendo così la seconda ammonizione, con conseguente espulsione dal campo. La società reclamante, inoltre, nel proprio atto d’impugnazione, lamenta la non refertazione, da parte del direttore di gara, della violenza fisica e degli insulti, con una gomitata sul viso, subiti dalla calcettista Lettieri Eliana, da parte dei dirigenti della società Irpinia Sport. Ad avviso di questo Collegio giudicante, sussistono gli estremi per un parziale accoglimento del ricorso, alla luce delle ragionevoli argomentazioni della reclamante ed anche del principio di adeguatezza e proporzionalità, ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico della calcettista Lettieri Eliana, in ragione di quanto specificato dall’arbitro nel suo referto. Per quanto attiene alla seconda doglianza della società reclamante (presenza di tre dirigenti ufficiali sulla distinta ufficiale di gara), non essendo essa di competenza di questo Collegio, si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Star Team Avellino Calcio, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico della calcettista Lettieri Eliana; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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