COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 27. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO BOYS PIANURESE 2005 – GARA MONS PROCHYTA CALCIO / PIANURESE 2005 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 27. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO BOYS PIANURESE 2005 – GARA MONS PROCHYTA CALCIO / PIANURESE 2005 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 29.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Delfino Roberto, l’inibizione fino al 23.01.2016, perché, “a fine gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva ingiurie e minacce alla terna arbitrale (rapporto arbitro ed AA.AA.)”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 4.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Boys Pianurese 2005 ha impugnato la citate decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. In via preliminare, questa Corte deve precisare che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. Invero, nel proprio atto di impugnazione, la società reclamante ha negato che siano state indirizzate ingiurie e minacce al direttore di gara, sostenendo che si sia trattato solo di proteste. Pertanto, alla luce del referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, nel diritto sportivo, risulta equa e proporzionata l’inibizione inflitta a carico del predetto dirigente. Deve, peraltro, ribadirsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della propria tesi, e che non si rinvengono, nell’atto d’impugnazione, elementi idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Boys Pianurese 2005; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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