COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO EMANUELE BELARDI – GARA EMANUELE BELARDI / CILENTO ACADEMY DELL’8.11.2015 – ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO EMANUELE BELARDI – GARA EMANUELE BELARDI / CILENTO ACADEMY DELL’8.11.2015 – ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 22-S.G.S. del 13.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore Morello Paolo, per “aver colpito il direttore”. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 17.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Emanuele Belardi ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, ha evidenziato, sostanzialmente, che il calciatore Morello Paolo abbia agito in modo involontario, non volendo assolutamente colpire l’arbitro. Sempre ad avviso della reclamante, il calciatore, dopo aver subito un fallo di gioco allontanava il pallone in segno di protesta, scalciandolo in condizione di precario equilibrio per cui, svirgolandolo, colpiva accidentalmente, comunque in modo assolutamente non violento, il direttore di gara. Tenuto conto che lo stesso direttore di gara ha precisato, nel proprio rapporto ufficiale, di non aver accusato alcuna conseguenza fisica dal pallone, si ritiene di dover riformulare la sanzione, riportandola equitativamente ai fatti contestati ed all’effettiva volontà del gesto, che appare, a questo Collegio, determinata da intendimento antisportivo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Emanuele Belardi, di ridurre a sette giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Morello Paolo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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