COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO OASI SANFELICIANA – GARA OASI SANFELICIANA / RECALE 2002 DEL 13.12.2015 – GIOVANISSIMI REGIONALI – FASCIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02. DELIBERA C.S.A.T. - RICORSO OASI SANFELICIANA – GARA OASI SANFELICIANA / RECALE 2002 DEL 13.12.2015 – GIOVANISSIMI REGIONALI – FASCIA B La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 31-S.G.S. del 17.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: squalifica per tre giornate di gara, a carico del calciatore Crisci Clemente, perché “colpiva l’avversario con un calcio ala caviglia” e la squalifica per otto giornate di gara, a carico del calciatore Alba Domenico”, perché “lanciava il pallone contro il direttore di gara, colpendolo all’altezza del gomito”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax in data 24.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Oasi Sanfeliciana ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la reclamante, in sede di audizione presso questa Corte, ha evidenziato, sostanzialmente, che il calciatore Alba Domenico abbia agito per mera intemperanza, non volendo assolutamente colpire il direttore di gara con il pallone. Sempre ad avviso della reclamante, il suo gesto deve essere inteso come rabbia per il risultato negativo. Tenuto conto che lo stesso direttore di gara ha precisato, nel proprio rapporto, che, a seguito del colpo ricevuto al gomito con il pallone, non ha riportato alcuna conseguenza fisica, si ritiene di dover riformulare la sanzione, riportandola equitativamente ai fatti contestati ed all’effettiva volontà del gesto, che appare, a questo Collegio, determinata da imprudenza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Oasi Sanfeliciana, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Alba Domenico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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