COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 30. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL CAMPOLI – GARA REAL CAMPOLI / REAL SAN NICOLA CALCIO DEL 22.11.2015 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
30. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL CAMPOLI – GARA REAL CAMPOLI / REAL SAN NICOLA CALCIO DEL 22.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza reiterata (tre convocazioni: 21.12.2015, 11 e 18.01.2016), della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 49 del 26.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 80,00 a carico della medesima, per “grave carenza igienica degli spogliatoi ed assenza di acqua calda”; a carico dell’allenatore, sig. Lombardi Pasquale, la squalifica fino al 22.03.2016, perché, “allontanato per continue proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, si scagliava contro l’arbitro, tentando di colpirlo con un pugno e con la gamba, senza riuscirvi, e nel contempo lo minacciava di morte”, ed infine, a carico del calciatore, sig. Ferretti Alessandro, la squalifica per cinque giornate di gara, perché, “espulso per continue proteste dalla panchina, alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di aggredire l’arbitro, provando a sferrargli uno schiaffo, non riuscendovi per l’intervento di altri calciatori”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 1.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Real Campoli ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. In via preliminare, questa Corte deve precisare che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva, non è consentita l’impugnazione del provvedimento pecuniario inferiore a 150,00 euro, per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed a quelli Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile. Per quanto attiene, poi, alle altre due doglianze della reclamante, la società, nel proprio atto di impugnazione, ha negato che siano state indirizzate ingiurie e minacce al direttore di gara, sostenendo che si sia trattato solo di proteste vivaci e che lo stesso direttore di gara, alla fine della prima frazione di giuoco, alla presenza del Commissario di Campo, abbia accettato un errore commesso, assumendosi ogni responsabilità sull’accaduto, ammettendo di aver falsato la gara. Questo Collegio rileva che, alla luce del referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, risultano eque e proporzionate le sanzioni inflitte a carico dei predetti tesserati. Deve, peraltro, ribadirsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della propria tesi, e che non si rinvengono, nell’atto d’impugnazione, elementi idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Real Campoli, disponendo la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di cui alla parte motiva; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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