COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 23/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BAGNOLESE avverso inibizione al 6.9.2017 dir. CAFFARRI ANICETO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 9.9.2015 gara BAGNOLESE – FOLGORE del 6.9.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 23/09/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BAGNOLESE avverso inibizione al 6.9.2017 dir. CAFFARRI ANICETO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 9.9.2015 gara BAGNOLESE - FOLGORE del 6.9.2015 Il G.S. BAGNOLESE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo innanzi tutto in evidenza il fatto che il dir. CAFFARRI "è impedito nei suoi movimenti (anche nella guida dell'auto) da un tutore applicatogli a causa di un grave incidente occorsogli, tutore che gli blocca spalla e mano destra". A gara terminata, nel corridoio dello spogliatoio della Bagnolese, l'arbitro incontrava lo sponsor della squadra al quale comunicava che non poteva trovarsi in quel luogo, non essendo in elenco. Successivamente arrivava il dir. CAFFARRI, insieme ad un dirigente della squadra avversaria, ed entrambi si siedono su una panchina presente nel corridoio. L'arbitro, uscito del proprio spogliatoio per restituire i documenti, comunica al dir. CAFFARRI, in modo autoritario ed arrogante, che anche egli non può erssere presente negli spogliatoi. Il dir. CAFFARRI vorrebbe mostrare all'arbitro la propria carta di identità, ma l'arbitro rientra nello spogliatoio. Non corrisponde al vero che il dir. CAFFARRI abbia colpito al petto l'arbitro, né che lo abbia fatto indietreggiare e sbattere contro il muro, dato l'impedimento di cui sopra. Il dir. CAFFARRI "non ha fatto altro che invitare l'arbitro ad andare nel suo spogliatoio e successivamente chiudere la porta dello spogliatoio della Bagnolese, senza toccarlo". Chiede l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione, per il solo fatto di essersi trovato nei pressi degli spogliatoi. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il dir. CAFFARRI, dichiaratosi poi Presidente del G.S.Bagnolese, al termine della gara, recatosi nella zona degli spogliatoi, dopo che l'arbitro, uscito dal proprio spogliatoio per restituire i documenti, gli aveva comunicato che non poteva trovarsi sul posto, non essendo fra le persone indicate nella distinta del G.S.Bagnolese, tentava di chiudere la porta con un braccio in mezzo un braccio dell'arbitro, che, comunque, non subiva danni, indirizzando nel contempo all'arbitro frasi offensive e protestatarie. Poi, con la mano aperta del braccio libero, colpiva l'arbitro tra il petto ed il collo, facendolo barcollare ed indietreggiare sino a sbattere contro il muro, mettendo contemporaneamente un piede tra la porta e lo stipite per cercare di evitare che si chiudesse; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 6.9.2017 del dir. CAFFARRI ANICETO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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