COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 30/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. BRACALENTI GIAMPAOLO, Presidente S.S.D. Fya Riccione F.N. s.r.l. e S.S.D. FYA RICCIONE F.N. s.r.l. – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 30/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. BRACALENTI GIAMPAOLO, Presidente S.S.D. Fya Riccione F.N. s.r.l. e S.S.D. FYA RICCIONE F.N. s.r.l. - camp. Promozione Con nota 31.8.2015, n. 2051/434, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BRACALENTI GIAMPAOLO, all’epoca dei fatti Presidente della società Fya Virtus Tre Villaggi s.r.l., ora divenuta S.S.D. Fya Riccione F.N. s.r.l., della violazione dell’art. 1 , comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti contestati (ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S.), per avere, nella detta qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2013/2014, della società Fya Virtrus Tre Villaggi s.r.r., ora divenuta S.S.D. Fya Riccione F.N. s.r.l., ed in particolare dal 25.11.2014, unilateralmente ed indebitamente proibito, con apposizione di lucchetti e catene ai cancelli di ingresso, l’utilizzo dello stadio Nicoletti di Riccione (ivi compresi spogliatoi, magazzini, uffici e sala medica), di cui era gestore, alla società S.S.D. Riccione Calcio 1929, malgrado la pendenza di un regolare contratto di affitto dell’impianto. In particolare il sig. Bracalenti, con tale comportamento configurante un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a fronte di un asserito mancato pagamento di canoni di locazione e, senza oltretutto nemmeno una preventiva comunicazione, ha impedito che atleti, tecnici e dirigenti della S.S.D. Riccione Calcio 1929, potessero allenarsi, effettuare gare di campionato e utilizzare beni strumentali all’esercizio dell’attività agonistica (quali abbigliamenti sportivi e circa 50 palloni) di loro proprietà. I tesserati della S.S.D. Riccione Calcio 1929 ricuperavano detto materiale solamente grazie all’intervento dei Carabinieri appositamente chiamati ed ai quali successivamente veniva sporta formale denuncia. Tale comportamento è stato ammesso dallo stesso sig. Bracalenti in sede di audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale e confermato anche a seguito di indagini delegate dal P.M. presso il Tribunale di Rimini alla Guardia di Finanza, che ha accertato, con relazione depositata il 27.3.2014, “condotte idonee a descrivere gli elementi costitutivi del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose di cui all’art 392, del c.p.” a carico del sig. Bracalenti; - la società S.S.D. FYA RICCIONE F.N. s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti contestati (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, C.G.S.), alla quale apparteneva, in qualità di Presidente, il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era esplicata l’attività contestata. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 9 mesi di inibizione per il sig. BRACALENTI GIAMPAOLO e l'ammenda di € 1.000 per le società S.S.D. FYA RICCIONE F.N. s.r.l.. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 9 mesi di inibizione al sig. BRACALENTI GIAMPAOLO e l'ammenda di € 1.000 alla società S.S.D. FYA RICCIONE F.N. s.r.l.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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