COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PIETRACUTA avverso inibizione al 14.3.2018 dir. STANCHINI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 16.9.2015 gara PIETRACUTA – GAMBETTOLA del 13.9.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PIETRACUTA avverso inibizione al 14.3.2018 dir. STANCHINI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 16.9.2015 gara PIETRACUTA - GAMBETTOLA del 13.9.2015 L'A.S.D. U.S.PIETRACUTA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "il dirigente che ha avuto il comportamento increscioso non è stato Stanchini Simone bensì l'altro dirigente presente in panchina CONTI SANDRO" e allega due documenti con fotografia. Chiede un controllo e la giusta attribuzione del provvedimento. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, alla esibizione dei due documenti con foto, sui quali erano stati coperti i dati anagrafici e contraddistinti con i numeri 1 e 2, , non ha avuto esitazione nell'indicare la foto n. 1, foto del dir. STANCHINI SIMONE, come quella della persona che, al termine della gara, insultandolo, lo aveva preso al collo ed ad un braccio dandogli inoltre uno schiaffo; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 14.3.2018 del dir. STANCHINI SIMONE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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