COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VECCHIAZZANO avverso penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara VECCHIAZZANO – SAN VITTORE del 27.9.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VECCHIAZZANO avverso penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara VECCHIAZZANO - SAN VITTORE del 27.9.2015 L'A.S. VECCHIAZZANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che con il comunicato sopra indicato veniva attestata la posizione irregolare di tesseramento di un proprio giocatore nella gara Vecchiazzano-San Vittore finita sul campo con la vittoria della reclamante per 1 - 0 e subito la società ha provveduto a regolarizzare la posizione del giocatore. Con il predetto comunicato, visti gli art. 29 e 17 del C.G.S., che prevedono la sanzione della perdita della gara, il G.S. ha irrogato anche 1 punto di penalizzazione. Aggiunge che l'errore è stato commesso per ingenuità e per un mancato controllo dei tesserati. Non si trattava di un giocatore squalificato, ma di un giocatore che, da quelle che erano le informazioni avute prima della gara, era convocabile ed utilizzabile, questo per ribadire la propria buona fede. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che con provvedimento pubblicato sul comunicato indicato in oggetto alla AS Vecchiazzano, che aveva vinto la gara sul campo, è stata comminata la sanzione della perdita per 0-3 della gara stessa; - accertato che la posizione del calc. Gurioli Michele, che ha dato origine al provvedimento disciplinare, risulta regolarizzata, con tesseramento in data 2.10.2015; - considerato che per la consolidata giurisprudenza sul caso di specie, la penalizzazione di 1 punto in classifica appare eccessiva, d e l i b e r a - di annullare il provvedimento di penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell'A.S. VECCHIAZZANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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