COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. SARMATESE avverso squalifica per 5 giornate calc. BARIANI TIBERIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara FONTANELLATESE – SARMATESE del 27.9.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. SARMATESE avverso squalifica per 5 giornate calc. BARIANI TIBERIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara FONTANELLATESE - SARMATESE del 27.9.2015 Il F.C.D. SARMATESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. BARIANI, espulso per fallo di gioco, "si avvicinava al direttore di gara per chiedere spiegazioni, magari con modo un po' alterato, ma senza proferire insulti, dopo di che si avviava autonomamente verso gli spogliatoi. Il calciatore non ricorda di aver toccato al petto l'arbitro, tuttavia, nella concitazione del momento non si esclude la possibilità che possa essere avvenuto, magari in modo istintivo, ma assolutamente senza la volontà di colpire, minacciare od offendere il direttore di gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermando il referto originario, dal quale si evince che il calc. BARIANI, espulso per comportamento antiregolamentare, alla comunicazione del provvedimento, gli rivolgeva una frase offensiva toccandolo, più volte, con le mani al petto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. BARIANI TIBERIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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