COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. MONTAGNO BOZZONE MARCO, dirigente soc. Team Crociati Parma e soc. TEAM CROCIATI PARMA – Camp. Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. MONTAGNO BOZZONE MARCO, dirigente soc. Team Crociati Parma e soc. TEAM CROCIATI PARMA - Camp. Settore Giovanile e Scolastico Con nota 29.9.2015, n. 2926-999 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MONTAGNO BOZZONE MARCO, dirigente accompagnatore della società Team Crociati Parma, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto in occasione delle gare di campionato giovanissimi provinciali del 13, 20 e 27,9,2014, 4,11 e 25.10.2014 e 1.11.2014 del Team Crociati Parma le distinte ufficiali consegnate agli arbitri, nelle quali risultava inserito il calc. Digbeu Emmanuel Ange, nonostante la mancanza di tesseramento; - la società TEAM CROCIATI PARMA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per la condotta posta in essere dal sig. Montagno Bozzone Marco in occasione delle gare sopra indicate, nonché per aver beneficiato della partecipazione a n. 7 gare di campionato provinciale giovanissimi, stagione sportiva 2014/2015, di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di inibizione per il sig. MONTAGNO BOZZONE MARCO, la penalizzazione di 3 punti in classifica giovanissimi provinciali e l'ammenda di € 300 per la società TEAM CROCIATI PARMA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 3 mesi di inibizione al sig. MONTAGNO BOZZONE MARCO, la penalizzazione di 3 punti in classifica giovanissimi provinciali e l'ammenda di € 300 alla società TEAM CROCIATI PARMA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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