COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VICOFERTILE avverso perdita gare, inibizione al 28.10.2015 dir.acc.uff.Ottaviano Giorgia, ammenda € 100 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 14.10.2016 gara VICOFERTILE – FED.SAMMARINESE del 10.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VICOFERTILE avverso perdita gare, inibizione al 28.10.2015 dir.acc.uff.Ottaviano Giorgia, ammenda € 100 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 14.10.2016 gara VICOFERTILE - FED.SAMMARINESE del 10.10.2015 L'A.S.D. VICOFRTILE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che la calc. EJELI EMONELA "contrariamente a quanto affermato dal G.S., risultava avere consegnato alla Federazione tutta la documentazione necessaria al tesseramento, quindi poteva considerarsi in regola con il tesseramento". E' venuta a conoscenza, da parte della Federazione, che la calciatrice non era in regola con il tesseramento per non avere inviato il certificato di frequenza scolastica. La normativa inerente la documentazione da presentare è stata comunicata con il C.U. n. 14 del 7.10.2015 e il certificato scolastico non viene menzionato, e poiché la predetta comunicazione era presentata come NUOVA NORMATIVA , era intuitivo che i documenti da presentare erano solo quelli elencati nel citato C.U. Inoltre, mentre nel C.U. contenente la delibera del G.S. viene detto che "al 16° del secondo tempo l'arbitro ha ammonito la calciatrice n. 9 Ejeli Simonetta", si fa presente che ciò non corrisponde al vero in quanto l'arbitro ha ammonito la n. 8 Lombardi Alice e la n. 6 Naummi Naike. Chiede l'annullamento delle sanzioni. La Corte, - premesso che la parte del ricorso relativa alla inibizione della dir. Ottaviano e l'ammenda di € 100 non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che dalla lettura del referto di gara si rilevano le ammonizioni a carico delle calciatrici n. 8 Lombardi Alice e n. 9 Ejeli Emonela; - visti gli atti ufficiali; - atteso che le richiamate disposizioni di cui al C.U. n. 14 erano riferite, come spressamente indicato al "Tesseramento nuovi stranieri minorenni", mentre per la giocatrice EJELI si trattava di "aggiornamento di posizione"; - considerato che l'art. 40 quater delle N.O.I.F. stabilisce che "Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate"; - preso atto che tale comunicazione risulta inviata dall'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. all'A.S.D. VICOFERTILE in data 16.10.2015; - valutato, pertanto, che alla data della disputa della gara di cui all'oggetto - 10.10.2015 - la calc. EJELI non risultava tesserata per la società ricorrente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell' A.S.D. VICOFERTILE, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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