COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE E DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTOa carico sig. MONCIGOLLI DANIELE, Presidente A.S.D. U.Reggio Calcio e A.S.D. U.S.REGGIO CALCIO – Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE E DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTOa carico sig. MONCIGOLLI DANIELE, Presidente A.S.D. U.Reggio Calcio e A.S.D. U.S.REGGIO CALCIO - Settore Giovanile e Scolastico Con nota 30.9.2015, n. 3000-453, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MONCIGOLI DANIELE, Presidente A.S.D. U.S. Reggio Calcio : 1) della violazione dell’art. 1 bis , comma 1, del C.G.S. e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore, stagione 2013/2014 (art. 2.4 lett.p) e art. 3.6, per avere, in qualità di Presidente della A.S.D. U.S.Reggio Calcio, consentito che il proprio tesserato Sakho Aboubacar, nato il 22.11.2002, fosse sottoposto, nell’estate dell’anno 2013 a provini ed allenamenti di selezione organizzati dalla soc. F.C.Internazionale Milano S.p.a., in assenza delle prescritte autorizzazioni; 2) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 4, del C.G.S., art. 26, comma 1, Regolamento del Sottore Giovanile e Scolastico e degli artt. 31, commi 1 e 3, 96 e 100 delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in data 24.10.2013, nella qualità di Presidente, con poteri di legale rappresentante dell’A.S.D. U.S.Reggio Calcio, un accordo economico con la società F.C.Internazionale Milano S.p.a., attinente al riconoscimento di somme in ragione dell’avvenuto tesseramento del giovane calciatore categoria esordienti Sakho Aboubacar, in contrasto con la normativa di settore; - la società A.S.D. U.S. REGGIO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al Proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. con il rappresentante delle parti sopra indicate, per la inibizione di mesi 2, anziché mesi 3 come sanzione base per il sig. MONCIGOLLI DANIELE e per l'ammenda di € 1.200 anziché € 1.800 come sanzione base per la società A.S.D. U.S. REGGIO CALCIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - sospende ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico delle parti sopra indicate, in attesa del ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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