COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.C. CASALGRANDE avverso inibizione al 18.4.2016 dir. LIMONCELLA ANTONINO, CORDUA SALVATORE e IRACI VITO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 14 del 21.10.2015 gara CASALGRANDE – MASONE del 17.10.2015 L’ A.S.D. A.C. CASALGRANDE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.C. CASALGRANDE avverso inibizione al 18.4.2016 dir. LIMONCELLA ANTONINO, CORDUA SALVATORE e IRACI VITO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 14 del 21.10.2015 gara CASALGRANDE - MASONE del 17.10.2015 L' A.S.D. A.C. CASALGRANDE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che il comportamento dei dirigenti LIMONCELLA, IRACI e CORDUA "non ha trasgredito nessuna regola perché i primi due sono solo intervenuti per placare la diatriba tra il proprio allenatore e l'assistente ospite, ed il terzo, in qualità di assistente di parte dell'A.C. Casalgrande era addirittura dalla parte opposta ed è rimasto dov'era e, quindi, come si fa ad imputare ai sopracitati quanto si scrive sul referto". Sostiene anche di non rendersi conto del perché l'arbitro abbia sospeso la gara in quanto vi era stata una lite fra il proprio allenatore e l'assistente di parte del Masone ed i giocatore potrebbero essersi scambiati qualche frase di troppo , ma il tutto senza addivenire a risse, tantomeno che gli stessi chiedevano la ripresa della gara con tranquillià. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originale, ha ribadito che, dopo un acceso diverbio tra un calciatore della soc. Casalgrande e l'assistente di parte avversaria, si sviluppava una rissa alla quale partecipavano giocatori, allenatori e dirigenti di entrambe le squadre, con scambio di insulti, minacce, strattonamenti, spinte, calci e pugni. Nella impossibilità di comunicare, singolarmente, provvedimenti disciplinari ai dirigenti, allenatori e, soprattutto, a giocatori delle due squadre in numero tale che non sarebbe più rimasto sul terreno di gioco il numero minimo di calciatori per portare a termine la gara, ne disponeva la sospensione. Riferisce, inoltre, di avere, fra l'altro, constatato che : 1) il dir. LIMONCELLA, entrato indebitamente sul terreno di gioco, colpiva con calci giocatori avversari; 2) il dir. CORDUA, attraversava tutto il campo per andare a spintonare gli avversari e gettarsi nella mischia; 3) il dir. IRACI, entrato indebitamente sul terreno di gioco, colpiva con "manate" un calciatore avversario e spngeva altri giocatori del Masone; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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