COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORNACE ZARATTINI avverso squalifica per 10 giornate calc. MASINI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2015 gara SAN PIETRO IN VINCOLI – FORNACE ZARATTINI del 7.11.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORNACE ZARATTINI avverso squalifica per 10 giornate calc. MASINI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2015 gara SAN PIETRO IN VINCOLI - FORNACE ZARATTINI del 7.11.2015 La POL. FORNACE ZARATTINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. MASINI resosi immediatamente conto della gravità della frase pronunciata, si scusava con l'arbitro sia all'uscita dal terreno di gioco, sia fuori dallo spogliatoio, dopo fatta la doccia. Aggiunge che il giovane intrattiene ottimi rapporti all'interno della società, con tutti gli altri atleti, compresi i tesserati extracomunitari e chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. MASINI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per comportamento antiregolamentare, rivolgeva, per due volte, all'arbitro espressioni offensive e di discriminazione per motivi di nazionalità; considerato che, in primo grado, è stata comminata la sanzione minima stabilita dall'art. 11, comma 2, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 10 giornate del calc. MASINI FILIPPO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it