COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 5.11.2015 gara S.BARTOLO GABICCE – VILL. I° MAGGIO del 28.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 5.11.2015 gara S.BARTOLO GABICCE - VILL. I° MAGGIO del 28.10.2015 Il F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti ritenendoli eccessivi, oltre alla perdita della gara ed alle sanzioni personali, in quanto il calc. Vucani Dorian gioca per il San Bartolo dall'anno in cui la società è nata e, per questo, fa parte della compagine sportiva da sempre. Il suo tesseramento però rientra nella disciplina di cui all'art. 32 bis delle N.O.I.F. e. pertanto, il suo vincolo è annuale e decade al termine di ogni stagione sportiva. Solo per una mera svista superficiale scendeva in campo senza che fosse completata la procedura di tesseramento per la corrente stagione sportiva. Chiede l'annullamento della penalizzazione e la riduzione dell'ammenda. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che, con provvedimento pubblicato sul comunicato in oggetto, è stata comminata, fra l'altro, la sanzione della perdita della gara per 0 - 3 a carico del F.C.D.San Bartolo Gabicce Mare, gara che sul terreno di gioco era terminata in parità; - accertato che la posizione del calc. Vucani Dorian, che ha dato origine ai provvedimenti disciplinari, risulta regolarizzata con tesseramento in data 6.11.2015; - considerato che, per la consolidata giurisprudenza sul caso di specie, la penalizzazione di 1 punto in classifica appare eccessiva, d e l i b e r a - di annullare il provvedimento di penalizzazione di 1 punto in classifica a carico del F.C.D.SAN BARTOLO GABICCE MARE, ferma restando l'ammenda di € 100. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it