COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO DELEGATO a carico sig.ra GANDOLFI MILENA, Presidente A.C.F.D. Imolese Femminile A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE – Calcio Femminile

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO DELEGATO a carico sig.ra GANDOLFI MILENA, Presidente A.C.F.D. Imolese Femminile A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE - Calcio Femminile Con nota 30.10.2015, n. 4166-533 il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - la sig.ra GANDOLFI MILENA, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C.F.D. Imolese Femminile, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non avere, in qualità di Presidente dell’A.C.F.D. Imolese Femminile e dunque in virtù del rapporto di immedesimazione organica, provveduto a depositare gli accordi economici da parte della Società in indirizzo con riguardo alle atlete Benetti Emanuela e Savini Miriam, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso la L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile; - la società A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. , in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti nel termine prefissato. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di inibizione per la sig.ra GANDOLFI MILENA e l'ammenda di € 600 per la soc. A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere alla sig.ra GANDOLFI MILENA 3 mesi di inibizione, ed all'A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE l'ammenda di € 400 . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it