COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MADONI NICOLO’, tess. A.S.D. Valgotra, sigg. CORBELLETTA DAVIDE e ROLANDI MASSIMILIANO, dirigenti A.S.D. Valgotra e A.S.D. VALGOTRA – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MADONI NICOLO', tess. A.S.D. Valgotra, sigg. CORBELLETTA DAVIDE e ROLANDI MASSIMILIANO, dirigenti A.S.D. Valgotra e A.S.D. VALGOTRA - Camp. II^ categoria Con nota 9.11.2015, n. 4519-858 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MADONI NICOLO’, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, commi I e 6, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Valgotra le gare Valgotra-Montanara del 18.1.2015 e Lemignano-Valgotra del 19.4.2015, valevoli per il campionato II^ categoria, in posizione, quindi, irregolare, perché privo del necessario titolo, in tal guisa contravvenendo alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori, - i sigg. CORBELLETTA DAVIDE e ROLANDI MASSIMILIANO, dirigenti dell’A.S.D. Valgotra, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S. , per avere sottoscritto, rispettivamente, per le partite sopra indicate , la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. MADONI non ne avesse titolo; - la società A.S.D. VALGOTRA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti ai signori Corbelletta, Rolandi e Madoni. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. MODONI NICOLO', 30 giorni di inibizione per i sigg. CORBELLETTA DAVIDE e ROLANDI MASSIMILIANO, 2 punti di penalizzazione e l'ammenda di € 150 per la soc. A.S.D. VALGOTRA . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r s a - di infliggere al calc. MODONI NICOLO' 2 giornate di squalifica, ai sigg. CORBELLETTA DAVIDE e ROLANDI MASSIMILIANO 30 giorni di inibizione, ed alla soc. A.S.D. VALGOTRA l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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