COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MEZZETTA FRANCESCO, tess. A.C. Team Carignano 2003, sig. FRATTA PAOLO, dirigente A.S.D. Unione Pol. Virtus e A.S.D. UNIONE POL. VIRTUS – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MEZZETTA FRANCESCO, tess. A.C. Team Carignano 2003, sig. FRATTA PAOLO, dirigente A.S.D. Unione Pol. Virtus e A.S.D. UNIONE POL. VIRTUS - camp. III^ categoria Con nota 10.11.2015, n. 4589-857, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MEZZETTA FRANCESCO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Unione Pol. Virtus, le gare Arsenal – Virtus del 21.9.2014, Virtus – Combi Salso del 28.9.2014, Varanese – Virtus del 5.10.2014 e Virtus – Coop del 9.11.2014, valevoli per il campionato di III^ categoria, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta A.S.D. Unione Pol. Virtus, in tal guisa contravvenendo alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori; - il sig. FRATTA PAOLO, dirigente della società A.S.D. Unione Pol.Virtus, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 4 e 6, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Mezzetta Francesco, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società A.S.D. UNIONE POL. VIRTUS, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Mezzetta. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti nel termine prefissato. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. MEZZETTA FRANCESCO, 2 mesi di inibizione per il sig. FRATTA PAOLO, 2 puntI di penalizzazione e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. UNIONE POL. VIRTUS. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. MEZZETTA FRANCESCO 3 giornate di squalifica, al sig. FRATTA PAOLO due mesi di inibizione, ed alla soc. A.S.D. UNIONE POL. VIRTUS l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it