COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KAPIP DJOUNWA OMER, tess. A.S.D. Formigine, sig. DE MARIA MARCO, dirigente A.S.D. Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA – Camp. III^_Categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KAPIP DJOUNWA OMER, tess. A.S.D. Formigine, sig. DE MARIA MARCO, dirigente A.S.D. Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA - Camp. III^_Categoria Con nota 10.11.2015, n. 4556-856, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. KAPIP DJOUNWA OMER, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. , per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Soccer Saliceta, in data 22.3.2015, la gara Soccer Saliceta-Cabassi Union Carpi e in data 12.4.2015 la gara Pol.Gaggio – Soccer Saliceta, valevoli per il campionato di III^ categoria, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta A.S.D. Soccer Saliceta, in tal guisa contravvenendo alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori; - il sig. DE MARIA MARCO, dirigente della società A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 4 e 6, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Kapip Djounwa Omer , con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società A.S.D. SOCCER SALICETA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Kapip. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. KAPIP DJOUNWA OMER, 30 giorni di inibizione per il sig. DE MARIA MARCO, 2 punti di penalizzazione e l'ammenda di € 150 per la soc. A.S.D. SOCCER SALICETA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, 600 600 d e l i b e r a - di infliggere al calc. KAPIP DJOUNWA OMER la squalifica per 2 giornate di gara, al sig. DE MARIA MARCO 30 giorni di inibizione, ed alla soc. A.S.D. SOCCER SALICETA l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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