COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUIDI MATTIA, tess. A.S.D. Pol. Magnavacca e A.S.D. POL. MAGNAVACCA – Camp. II^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUIDI MATTIA, tess. A.S.D. Pol. Magnavacca e A.S.D. POL. MAGNAVACCA - Camp. II^ categoria Con nota 24.11.2015, n. 5196-1046, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. GUIDI MATTIA, tesserato A.S.D. Pol. Magnavacca, della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, perché, sebbene più volte convocato dal Collaboratore della Procura Federale F.I.G.C., non ha inteso presentarsi senza giustificato motivo; - la società A.S.D. POL. MAGNAVACCA, della violazione di cui all’art. 4, commi 3 e 4, in relazione all’art. 11 del C.G.S., perché propri sostenitori, durante l’incontro Pol.Magnavacca – Olimpia Quartesana del 19.4.2015, svoltosi a Porto Garibaldi, precisamente al minuto 85°, ebbero a rivolgere a due calciatori di colore dell’U.S.D. Olimpia Quartesana, frasi offensive e di discriminazione razziali quali “negri di merda”, nonché, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta violativa ascritta al proprio tesserato Guidi Mattia. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. GUIDI MATTIA, obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. POL. MAGNAVACCA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. GUIDI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, a carico dell'A.S.D. POL. MAGNAVACCA; - ritenuto che, per quanto riguarda la violazione dell'art. 4, commi 3 e 4, in relazione all'art. 11 del C.G.S., da parte dell'A.S.D. POL.MAGNAVACCA, manchi il supporto di adeguati elementi di prova (il referto arbitrale non ne fa menzione) e che le altre fonti presentate (articoli di giornali, dichiarazioni di terzi), non abbiano, in questa sede alcun pregio, d e l i b e r a - di infliggere al calc. GUIDI MATTIA la squalifica per 2 giornate di gara ed all'A.S.P. POL. MAGNAVACCA l'ammenda di € 150 e di prosciogliere l'A.S.D. POL. MAGNAVACCA da ogni altro addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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