COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc. RECCHIA MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 17.12.2015 gara AURORA – CORPOLO’ del 13.12.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc. RECCHIA MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 17.12.2015 gara AURORA - CORPOLO' del 13.12.2015 L'A.S.D. POL. AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. RECCHIA non si è tolta la maglia per non farsi riconosce, ma solo perché, nei pressi dello spogliatoio al momento del diverbio e successiva espulsione, aveva già iniziato a spogliarsi in precedenza. "Nonostante probabilmente il calciatore abbia lievemente esagerato con considerazioni rivolte al direttore di gara", chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere più volte chiesto al calc. RECCHIA - che gli aveva rivolto frasi irriguardose - di comunicargli il numero della maglia senza ottenere risposta e che solo l'intervento di un dirigente locale convinceva il giocatore a farsi identificare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. RECCHIA MARCELLO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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