COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CADELBOSCO avverso squalifica al 8.6.2017 calc. CAMPA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 23 del 10.12.2015 gara SAN FAUSTINO – CADELBOSCO del 6.12.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CADELBOSCO avverso squalifica al 8.6.2017 calc. CAMPA MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 23 del 10.12.2015 gara SAN FAUSTINO - CADELBOSCO del 6.12.2015 L'A.S.D. POL. CADELBOSCO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando la sanzione inflitta al calc. CAMPA. Al termine della gara, dopo la segnatura di un calcio di rigore che sanciva la perdita della gara per la scrivente, mentre si rientrava negli spogliatoi, vi era un po' di agitazione. e l'arbitro "entrando nel proprio spogliatoio, asserisce che un nostro calciatore dava una forte spinta alla porta, arrecandogli il danno sopra descritto (colpito al viso ed alla spalla dalla porta)". Uscito dallo spogliatoio, l'arbitro "entra nello spogliatoio della scrivente, con i documenti identificativi in mano, alla ricerca del colpevole ed esce senza averlo identificato. Dopo circa 10 minuti rientra nuovamente nel nostro spogliatoio, mentre alcuni giocatori stavano ancora facendo la doccia, e nemmeno questa volta l'arbitro ravvisa il responsabile. E' evidente che non ha chiara la situazione". Dopo circa mezz'ora dal termine della gara, comunicava a nostri dirigenti di aver identificato il sig. CAMPA come responsabile dell'accaduto. Campa nega con fermezza di aver commesso il fatto e riferisce all'arbitro di essersi sbagliato e che lo ha scambiato per altra persona. L'arbitro non ha potuto identificare con certezza il responsabile e, se colpevole ci può essere, sicuramente non l'ha visto, considerando il lungo tempo che ha trascorso cercando di venire a capo della situazione". Chiede l'annullamento della sanzione, che ad ogni modo sembra essere troppo severa, considerando che l'arbitro non ha visto nulla. Se è stato commesso, si tratta certamente di uno scambio di persona. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere scorto, mentre la porta gi arrivava addosso, il giocatore che l'aveva spinta. Uscito immediatamente dallo spogliatoio indicava al capitano dell'A.S.D. POL. CADELBOSCO il giocatore che aveva spinto la porta, indossante una casacca della società, e gli chiedeva di dirgli il numero di maglia, senza ottenere risposta, e di avere, successivamente, rifacendo l'appello, individuato con certezza nel calc. CAMPA MATTEO l'autore del gesto; - ritenuto che il gesto, riprovevole, compiuto dal calc. CAMPA possa essere valutato come atto di protesta, mancante da una precisa volontà di violenza nei confronti dell'arbitro, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. CAMPA MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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