COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 29/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica di tre giornate del calciatore Luca IURI (in c.u. n° 21 del 17.09.2015)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 29/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica di tre giornate del calciatore Luca IURI (in c.u. n° 21 del 17.09.2015) L’ASD TOLMEZZO CARNIA ha impugnato la squalifica “per tre gare effettive”, inflitta al proprio calciatore Luca IURI, così motivata dal GS: “ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. b) CGS, per essere stato espulso al 35 del 1º tempo (della gara Cjarlins Muzane/Tolmezzo Carnia valevole per il Campionato di Eccellenza – ndr) per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, in un contrasto aereo, colpiva volontariamente un avversario con un colpo a pugno chiuso infertogli all’altezza del sopracciglio; il calciatore colpito cadeva a terra, veniva soccorso dal massaggiatore ed usciva dal terreno di gioco; dopo le cure prestategli, riprendeva il gioco senza lamentare conseguenze”. Assume al riguardo la società reclamante che il fatto si sarebbe svolto in maniera del tutto diversa da quella descritta nel provvedimento del GS in quanto il proprio calciatore non si sarebbe reso responsabile di alcun atto violento nei confronti dell’avversario essendo stato invece quest’ultimo ad incocciare “con la nuca sull’avambraccio del calciatore Iuri Luca proteso, forse pericolosamente, verso l’alto, alla “ricerca” del pallone, procurandosi una leggera contusione”. Tale dinamica troverebbe supporto probatorio nel filmato contenuto nel CD allegato al reclamo (filmato fornito da FVG Sport Channel) che dimostrerebbe l’assenza di infrazioni da parte del calciatore IURI e smentirebbe il provvedimento impugnato anche in ordine all’intervento di soccorso del massaggiatore della squadra avversaria che, al contrario, non avrebbe prestato alcuna cura al suo tesserato non avendone questi avuto alcun bisogno perchè rimasto in campo continuando a giocare. Quanto all’utilizzabilità delle riprese televisive la società reclamante invoca le indicazioni contenute in un “prontuario” pubblicato sul sito “www. figcabruzzo.it” secondo cui “avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione, quindi solamente se a totale sua discolpa”. Tanto premesso la C.S.A. FVG ritiene innanzitutto di dover richiamare il combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 del novellato CGS che stabiliscono quanto segue: Art. 35 c. 1.3: “Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100.00.- L’inosservanza del termine o di una della modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. ..... (omissis)..... Art. 35 c. 1.4: “Le disposizioni di cui al punto 1.3 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato”. Alla luce delle vigenti disposizioni normative l’utilizzabilità delle riprese televisive a fini probatori concernenti i fatti specificamente contemplati nei commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 del CGS, sanzionati dall’arbitro nel corso della partita, soggiace, dunque, alla ricorrenza di 3 condizioni: a) la documentata provenienza dei filmati; b) il deposito degli stessi presso l’organo di giustizia sportiva competente (di cui si dirà oltre) entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara; c) il pagamento di una tassa di € 100.00 da ritenersi speciale ed aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, prescritta dall’art. 33, comma 8 C.G.S. per la presentazione dei reclami. Quanto poi all’organo di giustizia sportiva al quale i filmati vanno indirizzati per dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso i fatti richiamati dai commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 CGS, sanzionati durante la gara, esso viene indicato, dalla stessa normativa, nel Giudice Sportivo nazionale (giudice di 1° grado in ambito professionistico) per quanto concerne le gare della LNP. Nulla tali norme espressamente stabiliscono per quanto riguarda le gare del settore dilettantistico. Tuttavia, poichè in campo dilettantistico l’organo di giustizia di 1° grado (equivalente al GSN in ambito professionistico) è il G.S. territorialmente competente è evidente che a quest’ultimo debbano essere rivolte le richieste supportate dai filmati televisivi riguardanti i fatti di cui si discute, e non già alla CSA Territoriale (come noto giudice di 2° grado per quanto riguarda le gare della LND) . Per questa ragione, anche a voler ipoteticamente ammettere (a) la documentata provenienza delle riprese contenute nel CD prodotto dalla reclamante e superabili gli aspetti formali riguardanti, nello specifico, (b) il mancato rispetto del termine di presentazione dello stesso ed (c) il mancato versamento della tassa aggiuntiva, la CSA Territoriale non può prendere in esame le riprese della gara allegate dalla ASD TOLMEZZO CARNIA che avrebbero dovuto essere invece inoltrate al GST per la valutazione di sua competenza in prima istanza (essendo il vaglio della CSA ammesso solo in sede di reclamo avverso il provvedimento del GS riguardante l’ammissibilità e/o l’apprezzamento dei filmati sottoposti alla di lui attenzione). Infatti, è noto che l’unica funzione dell’appello avanti alla CSA si specchia nella motivata critica alla pronuncia del GST, e se il GST non ha neppure saputo dell’esistenza del filmato (perché la reclamante non glielo ha tempestivamente presentato), il suo provvedimento non potrà risultare viziato per la mancata considerazione del fatto, asseritamente diverso, che da quel filmato avrebbe potuto emergere. L’inammissibilità della richiesta probatoria formulata dalla reclamente comporta come necessaria conseguenza la reiezione del reclamo in applicazione dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., ai sensi del quale, come è risaputo, “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Infatti, una volta affermata l’inutilizzabilità, per le ragioni su esposte, del filmato prodotto dalla ASD TOLMEZZO CARNIA è appena il caso di osservare che il reclamo dalla stessa proposto, si traduce in una mera generica negazione del fatto riscontrato dall’Ufficiale di Gara, non in grado di scalfire, stante la fede privilegiata che deve essere attribuita al suo rapporto, quanto da costui riportato a referto. Da ultimo si ricorda che a mente dell’art. 19 punto 4 lett. b) C.G.S. la sanzione “minima” per gli atleti autori di condotta violenta commessa nei confronti di calciatori o altre persone presenti, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti non prospettate nè ravvisabili in concreto, è quella della squalifica del responsabile per tre giornate. l provvedimento sanzionatorio del GS (contenuto nel minimo edittale) deve essere quindi confermato e per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, comma 13 C.G.S., l’incameramento della tassa reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) dichiara inammissibile la richiesta di esame del filmato prodotto dall’ASD TOLMEZZO CARNIA contestualmente al reclamo b) respinge il reclamo c) dispone l’incameramento della tassa versata.
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