COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 13/ 9/2015 CAVOLANO – CORDENONS

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 13/ 9/2015 CAVOLANO - CORDENONS Con raccomandata spedita il 18.09.2015, l’A.S.D. CAVOLANO proponeva, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, formale reclamo in merito alla gara CAVOLANO – CORDENONS, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato regionale “allievi”, girone “A”, disputatasi a Cavolano (pr. Pordenone) in data 13.09.2015 e conclusasi con il risultato di 0 – 3. L’A.S.D. Cavolano eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Cordenons aveva impiegato nella suindicata gara il calciatore ROSPANT Demian in posizione irregolare, in quanto dall’allegato al comunicato ufficiale n. 18 del 10.09.2015 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND rilevava che il predetto calciatore doveva scontare la squalifica consistente in una giornata di gara. Il reclamo veniva corredato dall’allegazione dell’attestazione dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Cordenons, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; nel reclamo stesso l’A.S.D. Cavolano chiedeva altresì che le venisse addebitata la tassa reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore ROSPANT Demian, nato il 16.05.2000 tesserato attualmente per l’A.S.D. Cordenons, matricola F.I.G.C.5.338.812, status “settore giovanile italiano” , aveva partecipato con la squadra dell’A.S.D. Torre al torneo regionale giovanissimi “Città di Cordenons”, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Cordenons Calcio dal 05.05.2015 al 30.05.2015; nel corso della gara del detto torneo TRICESIMO – TORRE del 30.05.2015, il Rospant era incorso in seconda ammonizione e, in base all’art. 14 del regolamento della citata manifestazione, veniva squalificato per una giornata per recidiva in ammonizione - II infrazione - (vedasi C.U. n. 65, pag. 20, del 05.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Pordenone); - il Rospant, così come emerge dalla documentazione inviata dalla Delegazione Provinciale di Pordenone della FIDG/LND (rapporto dell’arbitro), era stato infatti ammonito una prima volta nel corso della gara valevole sempre per il citato torneo Torre - Polcenigo del 15.05.2015; - dopo la gara Tricesimo – Torre del 30.05.2015, valevole quale finale per il 3^ ed il 4^ posto del menzionato torneo “Città di Cordenons”, la squadra “giovanissimi” dell’A.S.D. Torre non aveva più disputato nessuna altra gara nel corso del torneo stesso, motivo per il quale, successivamente a tale incontro, il Rospant non aveva potuto scontare la predetta squalifica nell’ambito della menzionata manifestazione, così come previsto dal regolamento della medesima; - dagli accertamenti esperiti è emerso poi che il Rospant non aveva scontato la predetta squalifica in gare ufficiali nel prosieguo della stagione sportiva 2014/2015, motivo per il quale gli rimaneva da scontare tale sanzione nella successiva stagione sportiva 2015/2016 (vedasi C.U. n. 68, pag. 9, del 30.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Pordenone); - da un esame dei documenti ufficiali, si evince altresì che Rospant Demian ha preso parte, con l’A.S.D. Cordenons Calcio, alla gara Cavolano – Cordenons, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato regionale allievi, disputatasi in data 13.09.2015 e prima gara ufficiale disputata dalla squadra “allievi” della sua attuale società di appartenenza nel corso della corrente stagione sportiva 2015/2016. LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. Il calciatore ROSPANT Demian è nato il 16.05.2000 ed, in base alle norme emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella stagione sportiva 2014/2015, apparteneva alla categoria “giovanissimi”; nella corrente stagione sportiva 2015/2016, in base a quanto disposto nel comunicato ufficiale n. 1 (pag. 15) dell’1.07.2015 del Settore Giovanile e Scolastico stesso, egli appartiene alla categoria “Allievi”; detta norma recita: “Categoria Allievi – Limiti di età. Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.” Trattandosi di un calciatore, colpito da sanzione nella decorsa stagione sportiva, che nel 2015/2016 ha cambiato categoria di appartenenza e che svolge attività nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, ai fini dell’esecuzione della sanzione stessa, va presa in considerazione la norma contemplata dall’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma restando la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. - Omissis –“. Inoltre in merito al caso in esame, trattandosi di una squalifica inflitta per infrazioni commesse in gare rientranti nell’attività non ufficiale, la stessa va scontata nell’attività ufficiale, sussistendo, oltre quanto previsto dal citato art. 22, comma 6, del C.G.S., la norma di cui all’art. 19, comma 11.3, della NOIF, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Al riguardo, si ritiene rammentare quanto contemplato dall’art. 48 N.O.I.F. che definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 6. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 7. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. CONCLUSIONI Tutto cio’ premesso, non si può che concludere che il Rospant era stato squalificato per ammonizioni cumulate in gare valevoli per una manifestazione rientrante nell’attività non ufficiale (Torneo regionale giovanissimi “Città di Cordenons”), in quanto organizzata da una Società (A.S.D. Cordenons Calcio) e non dalle Leghe, Settore Giovanile e Scolastico o Comitati, e che non potendo scontare la squalifica inflittagli né nell’ambito della manifestazione stessa, né in altre gare ufficiali della stagione sportiva 2014/2015, la sanzione medesima doveva essere eseguita nella stagione successiva 2015/2016, nella nuova società (A.S.D. Cordenons) e categoria di appartenenza (allievi). Stante il principio dell’immediatezza richiesta dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., il Rospant doveva scontare la detta sanzione, nella prima gara ufficiale utile disputata dalla squadra “allievi” della nuova società di appartenenza e che era quella del 13.09.2015 Cavolano - Cordenons, valevole per la prima giornata del girone di andata del Campionato Regionale Allievi, Girone “A”, 2015/2016. Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Cordenons Calcio, in violazione dell’art. 22, commi 2 e 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla menzionata gara “allievi” , disputatasi il 13.09.2015 contro l’A.S.D. Cavolano Calcio il calciatore Rospant Demian senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2014/2015, ritiene che detta violazione determini, per la suddetta gara, la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. , che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis – “. L’A.S.D. Cordenons, in base a quanto previsto dall’art. 29, comma 8bis, del C.G.S., inviava a questo giudice sportivo una nota datata 03.10.2015, dalla quale non sono emersi elementi che possano scagionare la società dalla responsabilità ascrittale nella fattispecie in esame. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1. accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. CAVOLANO e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 13, del C.G.S.; 2. infligge alla A.S.D. CORDENONS la punizione sportiva della perdita della gara CAVOLANO – CORDENONS del 13.09.2015 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3. commina alla medesima Società A.S.D. CORDENONS l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. 4. squalifica il calciatore ROSPANT Demian (A.S.D. Cordenons) per una ulteriore giornata; 5. inibisce fino 16 ottobre 2015 il Signor BORDELOT Maurizio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Cordenons nella gara del 13.09.2015, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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