COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 20/ 9/2015 RISANESE – LAVARIAN MORTEAN

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 20/ 9/2015 RISANESE - LAVARIAN MORTEAN Con raccomandata spedita il 21.09.2015, l’A.S.D. LAVARIAN MORTEAN presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato per fax il 21.09.2015) relativo alla gara RISANESE – LAVARIAN MORTEAN, valevole per la seconda giornata del girone di andata del campionato di Prima Categoria, girone B”, disputatasi a Risano (pr. Udine) in data 20.09.2015 e conclusasi con il risultato di 3-1. L’A.S.D. Lavarian Mortean eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Risanese aveva schierato nel suindicato incontro il calciatore CAVASSI Simone in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (II infrazione); tale sanzione gli era stata irrogata a seguito dell’ammonizione inflittagli nella gara Risanese - Ancona del 17.05.2015, seconda ed ultima gara valevole per i play off di prima categoria 2014/2015, come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 120 del 20.05.2015 del C.R. Friuli V.Giulia della FIGC/LND. La reclamante deduceva, altresì, che il Cavassi non aveva mai scontato la predetta squalifica in quanto, dopo la predetta gara Risanese – Ancona del 17.05.2015, l’A.S.D. Risanese non aveva disputato alcun’altra gara ufficiale nella stagione 2014/2015 e che lo stesso calciatore era stato utilizzato dalla propria società anche nella prima gara del girone di andata del campionato di prima categoria 2015-2016 Reanese – Risanese del 13.09.2015. L’A.S.D. Lavarian Mortean concludeva il proprio reclamo asserendo che il Cavassi era stato utilizzato in posizione irregolare nella seconda gara del campionato di 1^ categoria del 20.09.2015 non avendo scontato la citata squalifica e che tale irregolarità è sanzionabile in base all’art. 17, comma 5, del C.G.S. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dalla autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Risanese, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Risanese non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore CAVASSI Simone, nato l’1.12.1981, tesserato per l’A.S.D. Risanese, matricola FIGC 3.293.640, era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (II infrazione), avendo cumulato la seconda ammonizione nel corso della gara Risanese – Ancona, seconda ed ultima gara valevole per i play off di prima categoria 2014/2015, disputatasi il 17.05.2015; - il Cavassi era stato precedentemente ammonito in occasione della gara Atletico Fauglis – Risanese, valevole per la 1^ giornata dei play off del campionato di 1^ categoria 2014/2015, disputatasi il 10.05.2015, e la diffida per la prima ammonizione relativa al citato calciatore era stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 116 del 13.05.2015, pag. 11; - nella seduta del 19.05.2015, questo Giudice Sportivo Territoriale adottava nei confronti del Cavassi, in ottemperanza a quanto contemplato dall’art. 19, punto 13, lett. b) del C.G.S., la suindicata sanzione disciplinare (una giornata di squalifica), pubblicata poi sul comunicato ufficiale n. 120 del 20.05.2015 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND; - dopo la disputa della seconda ed ultima gara di play off di prima categoria 2014-2015 del 17.05.2015, l’A.S.D. Risanese non disputava più alcuna gara ufficiale nella stagione sportiva 2014/2015, motivo per cui, nella stagione stessa, il Cavassi non aveva potuto scontare tale squalifica; - nella corrente stagione sportiva 2015/2016, prima dell’inizio del campionato di prima categoria (13.09.2015), l’A.S.D. Risanese ha disputato due gare ufficiali valevoli per la Coppa Regione per Società di Prima Categoria – Trofeo Renzo Capocasale (il 30.08.2015 ed il 06.09.2015, contro il Maniago Libero), ed in entrambe ha impiegato il Cavassi; in dette gare, però, in base alle vigenti disposizioni, il calciatore di cui trattasi era utilizzabile in quanto era stato squalificato per infrazione commessa in una gara di play off e non in una gara di Coppa Italia o Coppa Regione. LE NORME CHE REGOLANO L’ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI COMMESSE IN GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DELLA L.N.D. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. 1) L’art. 19, punto 13, del C.G.S., contempla le modalità relative all’esecuzione delle sanzioni riguardanti infrazioni commesse in gare di play off e play out e recita: “Per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: a) omissis; b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play off e play out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play off e play out devono esser scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c) LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.” 2) L’art. 22, punto 6, del C.G.S., prevede le modalità inerenti il residuo di squalifica e recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. - Omissis – “ 3) Va posto all’attenzione, a questo punto, anche il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle seguenti norme: - l’ art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - l’art. 19, comma 11.3, recita infine:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dalla detta norma si evince che le squalifiche per una o più giornate di gara, se maturate in gare di Coppa Italia o di Coppa Regione, fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, mentre le sanzioni irrogate in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni vanno scontate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Al riguardo, l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 3. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 4. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. 5. Omissis. Alla luce di quanto enunciato, il Cavassi non poteva scontare, come già sopra detto, la detta squalifica che gli residuava dalla scorsa stagione sportiva (consistente in una giornata effettiva di gara) nella gare della Coppa Italia 2015/2016, disputate dalla sua società di appartenenza (A.S.D. Risanese) il 30.08.2015 ed il 06.09.2015, per avere egli maturato la squalifica stessa in competizione diversa dalla Coppa Italia stessa (gare di play off). CONCLUSIONI Dalla documentazione acquisita è stato accertato inequivocabilmente che: - all’inizio della corrente stagione sportiva, il calciatore CAVASSI Simone aveva un residuo di squalifica di una giornata di gara da scontare a seguito della sanzione inflittagli in relazione alla gara Risanese - Ancona, valevole per i play off di 1^ categoria 2014/2015, da lui disputata con l’A.S.D. Risanese il 17.05.2015; tale sanzione era stata pubblicata sul C.U.n.120 del 20.05.2015 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 8; il Cavassi avrebbe dovuto scontare la detta squalifica con la prima squadra dell’ A.S.D. Risanese nella gara valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di prima categoria 2015-2016, disputatasi il 13.09.2015 e cioè Reanese – Risanese, nella quale veniva invece impiegato per tutto l’incontro. In base all’ordinamento federale, infatti le sanzioni disciplinari che comportano squalifiche per i tesserati devono essere sempre eseguite con immediatezza, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale (art. 22, comma 2, del C.G.S.) e la prima giornata utile per far scontare la detta sanzione inflitta al Cavassi non poteva che essere la prima del campionato di prima categoria 2015/2016, disputata dall’A.S.D. Risanese (sua società di appartenenza) in data 13.09.2013; - non avendo scontato la squalifica nella prima giornata del campionato di prima categoria del 13.09.2015, il Cavassi è stato impiegato in posizione irregolare nella seconda gara del detto campionato, disputata dalla Risanese il 20.09.2015 contro la società reclamante. Tutto ciò premesso ed a seguito del predetto reclamo presentato dall’A.S.D. Lavarian Mortean, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Risanese, in violazione dell’art. 19, punto 13, lett. b) e dell’art. 22, punto 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di prima categoria, girone “B”, disputatasi il 20.09.2015 contro l’A.S.D. Lavarian Mortean, il calciatore Cavassi Simone in posizione irregolare, la prima conseguenza è quella prescritta dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S., che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis -”. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. Da ultimo, essendo stato rilevato che il calciatore in questione aveva disputato in tale condizione irregolare anche la prima gara del campionato di prima categoria del 13.09.2015 senza che la società diretta interessata (A.S.D. Reanese) avesse presentato tempestivo reclamo, si dispone che tutti gli atti relativi al caso di cui trattasi vengano trasmessi alla Procura Federale, sussistendo ipotesi di responsabilità dei soggetti che si sono resi colpevoli di violazione delle norme federali facendo partecipare ad una gara ufficiale un giocatore squalificato. Al riguardo, si fa presente, altresì, che l’art. 46, comma 6, del C.G.S. prevede che decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell’art. 46 stesso, la partecipazione a gare di calciatori squalificati non comporta più la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ma provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato; pertanto, una volta scaduti i termini per il reclamo (sette giorni dallo svolgimento della gara), il risultato della gara non può più essere messo in discussione. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1. accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. LAVARIAN MORTEAN e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S.; 2. infligge all’A.S.D.RISANESE la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. RISANESE – A.S.D. LAVARIAN MORTEAN del 20.09.2015 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3. commina all’ A.S.D. RISANESE l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S. (responsabilità diretta): 4. squalifica il calciatore .CAVASSI Simone (A.S.D. Risanese) per una ulteriore giornata; 5. inibisce fino al 16 ottobre 2015 il Signor NAZZI Italo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Risanese nella gara del 20.09.2015, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.; 6. rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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