COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 13/ 9/2015 TRIESTE CALCIO – ZAULE RABUIESE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 08/10/2015
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 13/ 9/2015 TRIESTE CALCIO - ZAULE RABUIESE Con raccomandata spedita il 15.09.2015, anticipata da preannuncio di reclamo inviato con fax in data 14.09.2015, l’A.S.D. ZAULE RABUIESE proponeva, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, formale reclamo in merito alla gara TRIESTE CALCIO – ZAULE RABUIESE, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di promozione, girone “B”, disputatasi a Trieste (campo di via Petracco) in data 13.09.2015 e conclusasi con il risultato di 1 – 1. L’A.S.D. Zaule Rabuiese eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Trieste Calcio aveva impiegato nella suindicata gara il calciatore SARDO Andrea in posizione irregolare, in quanto dal comunicato ufficiale n. 69 del 18.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Trieste e dall’allegato al comunicato ufficiale n. 18 dd. 10.09.2015 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND risulta che il predetto calciatore doveva scontare un residuo di squalifica consistente in una giornata di gara, irrogatagli nella decorsa stagione sportiva 2014/2015. Pertanto, l’A.S.D. Zaule Rabuiese chiedeva che venisse valutata la citata posizione irregolare del Sardo il quale, ad avviso della società reclamante, non avrebbe potuto partecipare alla predetta gara. Il reclamo veniva corredato dall’allegazione dell’attestazione dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Trieste Calcio, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; nel reclamo stesso l’A.S.D. Zaule Rabuiese chiedeva altresì che le venisse addebitata la tassa reclamo. Quest’ultima Società A.S.D. Trieste Calcio non faceva pervenire controdeduzioni in merito al citato reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore SARDO Andrea, nato il 28.12.1995, tesserato per l’A.S.D. Trieste Calcio, matricola F.I.G.C.4.536.142, status “dilettante” , era stato squalificato per una giornata, per essere incorso in seconda ammonizione nell’ambito della 32^ edizione del Trofeo “Il Giulia”, Supercoppa “Città di Trieste”, manifestazione organizzata dalla S.S. San Giovanni dal 12.05.2015 al 19.06.2015 (C.U. n. 69, pag. 9, del 18.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Trieste); il Sardo, così come emerge dalla documentazione inviata dalla Delegazione Provinciale di Trieste della FIDG/LND in data 18.09.2015, era stato ammonito con diffida una prima volta nel corso della gara Zaule- Trieste Calcio del 04.06.2015, valevole per il suindicato “Trofeo Giulia” (vedasi C.U. n. 65 dd. 05.06.2015, pag. 2, della predetta Delegazione Provinciale) ed una seconda volta nel corso della gara San Giovanni – Trieste Calcio del 16.06.2015, valevole sempre per il citato Trofeo (vedasi il suindicato C.U. n. 69 del 18.06.2015); essendo incorso, in quest’ultimo incontro, nella seconda ammonizione, veniva squalificato per una giornata dal competente Giudice Sportivo Territoriale, in base all’art. 12 del regolamento del menzionato Trofeo; - la gara San Giovanni – Trieste Calcio del 16.06.2015, valevole quale semifinale della più volte citata manifestazione, si era conclusa con il risultato di 3-2 a favore del San Giovanni, per cui il Trieste Calcio, eliminato dalla manifestazione stessa, non aveva più disputato nessuna altra gara del “Trofeo Giulia” dopo il 16.06.2015; il Sardo, pertanto non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli nell’ambito del Trofeo di cui trattasi e, poiché il Trieste Calcio, dopo il 16.06.2015, non aveva più disputato nessuna altra gara valevole per l’attività ufficiale fino al termine della stagione sportiva 2014-2015, al calciatore Sardo Andrea rimaneva da scontare, dopo la conclusione della stagione sportiva stessa 2014/2015, la giornata di squalifica di cui al menzionato C.U. n. 69 del 18.06.2015; tale residuo di squalifica, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S., doveva essere scontato nella stagione sportiva successiva 2015/2016; - da un esame dei documenti ufficiali, si evince che, dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione sportiva 2015/2016, Sardo Andrea ha preso parte, con l’A.S.D. Trieste Calcio, alla sotto riportate gare ufficiali. Coppa Italia “promozione” 2015/2016: 1^ giornata 29.08.2015 TORRE – TRIESTE CALCIO; 2^ giornata 05.09.2015 TRIESTE CALCIO – TORRE; Campionato di promozione, 1^ giornata del girone di andata, girone “B”: 1^ giornata 13.09.2015 TRIESTE CALCIO- ZAULE RABUIESE. LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. Come emerge dagli accertamenti e già soprariportato, si tratta di un calciatore al quale, al termine della stagione sportiva 2014/2015, rimaneva un residuo di una giornata di squalifica da scontare. La norma generale per l’esecuzione delle sanzioni è contemplata, per quanto riguarda la fattispecie in esame, dai sotto indicati commi dell’art. 22 del C.G.S. Comma 2: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2, del presente Codice.” Comma 3: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 6” – omissis Comma 6: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. – o m i s s i s.” Va posto all’attenzione, a questo punto, che le sanzioni inflitte per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione vanno scontate nelle citate competizioni, stante il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, e ciò in base all’art. 19, comma 11.1 del C.G.S., che recita: ”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. In merito al caso in esame, si tratta di una squalifica inflitta per infrazioni commesse in gare rientranti nell’attività non ufficiale, in quanto il “Trofeo Giulia” era una manifestazione organizzata da una società; va applicata, per tale motivo, la norma di cui all’art. 19, comma 11.3, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Al riguardo, si ritiene rammentare quanto contemplato dall’art. 48 N.O.I.F. che definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. CONCLUSIONI Tutto cio’ premesso, non si può che addivenire alla conclusione che il Sardo era stato squalificato per ammonizioni cumulate in gare valevoli per una manifestazione rientrante nell’attività non ufficiale (“Trofeo Giulia”), in quanto organizzata da una Società (S.S.San Giovanni) e non dalle Leghe, Settore Giovanile e Scolastico o Comitati, e che non potendo scontare la squalifica inflittagli né nell’ambito della manifestazione stessa né in altre gare ufficiali della stagione sportiva 2014/2015 della propria società di appartenenza (A.S.D. Trieste Calcio), la sanzione medesima doveva essere eseguita nella stagione successiva 2015/2016. Stante il richiamato principio di separazione sanzionatoria tra gare di Coppa Italia ed altre competizioni, il Sardo doveva scontare la detta sanzione, in base all’immediatezza richiesta dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., nella prima gara ufficiale utile disputata dalla prima squadra della società di appartenenza A.S.D. Trieste Calcio (escluse quelle di Coppa Italia) che era quella del 13.09.2015 Trieste Calcio – Zaule, valevole per la prima giornata del campionato di promozione, girone “B” 2015/2016. Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Trieste Calcio, in violazione dell’art. 22, commi 2 e 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di promozione, girone “B”, disputatasi il 13.09.2015 contro l’A.S.D. Zaule Rabuiese il calciatore Sardo Andrea senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2014/2015, ritiene che detta violazione determini la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. medesimo per la suddetta gara. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. ZAULE RABUIESE e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 13, del C.G.S.; 2) infligge alla A.S.D. TRIESTE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara TRIESTE CALCIO – ZAULE RABUIESE del 13.09.2015 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) commina alla medesima Società A.S.D. TRIESTE CALCIO l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. 4) squalifica il calciatore SARDO Andrea (A.S.D. Trieste Calcio) per una ulteriore giornata; 5) inibisce fino 16 ottobre 2015 il Signor CIONINI Luciano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Trieste Calcio nella gara del 13.09.2015, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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