COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD CALCIO BORDANO (Campionato Carnico – Prima categoria) avverso le decisioni del G.S. in C.U. n. 27 del 18 settembre 2015 Del. Tolmezzo)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD CALCIO BORDANO (Campionato Carnico – Prima categoria) avverso le decisioni del G.S. in C.U. n. 27 del 18 settembre 2015 Del. Tolmezzo) Con tempestivo reclamo, la ASD Calcio BORDANO impugnava i seguenti tre provvedimenti assunti dal GST: AMMENDA 50,00 euro “Per comportamento scorretto dei tifosi consistito in reiterate offese nei confronti del direttore di gara”. SQUALIFICA FINO AL 30/08/2016 MORGAN JASON DAVID “Perché dopo la concessione di un calcio di rigore per la squadra avversaria si avvicinava all'arbitro colpendolo petto contro petto facendolo arretrare di circa 20 cm. profferendo nel contempo offese e minacce nei confronti dell'arbitro, mentre veniva trattenuto dai compagni di squadra. Il giocatore però si divincolava e riusciva a liberarsi avvicinandosi all'arbitro colpendolo nuovamente petto contro petto facendolo arretrare di circa 30/40 cm. mentre il giocatore veniva nuovamente fermato dai compagni. Nonostante i due colpi ricevuti l'arbitro non riportava nessun danno fisico e portava regolarmente a termine la gara. A fine gara lo stesso giocatore usciva dagli spogliatoi e insultava e minacciava nuovamente il direttore di gara, mentre veniva fermato ancora una volta dai compagni di squadra che lo riportavano nello spogliatoio”. SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA IOB LODOVICO “Per aver colpito un giocatore avversario con un calcio alla nuca mentre questo si trovava a terra con gioco fermo; inoltre per aver offeso l'arbitro. A fine gara mentre l'arbitro si dirigeva verso la macchina urtava accidentalmente con la borsa il calciatore Iob Lodovico che sostava sul marciapiede antistante l'uscita. L'arbitro si scusava per l'accaduto ma il sig. Iob non accettava le scuse, asserendo che l'arbitro lo aveva urtato volontariamente e quindi nuovamente lo minacciava”. La società reclamante assumeva che i fatti si sarebbero svolti in maniera del tutto diversa da quella descritta nel provvedimento del GS e segnatamente: Per quanto riguarda l’ammenda per comportamento scorretto dei tifosi la società faceva presente che alla gara erano presenti solamente le fidanzate di un calciatore e di un dirigente, due signore che non sono neppure uscite dall’autovettura vista la serata fredda e umida, e che pertanto non possono aver inscenato reiterate manifestazioni offensive nei confronti del direttore di gara. Per quanto concerne la squalifica del calciatore MORGAN JASON DAVID, il calciatore - in segno di protesta - avrebbe impattato solamente una volta con il proprio petto quello dell’arbitro, senza avere ulteriori contatti con il direttore di gara, né essere stato trattenuto dai propri compagni. Confermava inoltre le offese al direttore di gara, non le minacce. Per quanto riguarda la squalifica del calciatore IOB LODOVICO, il medesimo non avrebbe colpito l’avversario alla nuca, ma ne avrebbe semplicemente mimato il gesto, senza in alcun modo toccare l’avversario. A riprova di ciò, richiamavano il fatto che l’avversario non sarebbe nemmeno uscito dal rettangolo di gioco per farsi medicare (contrariamente a quanto refertato dall’arbitro, il quale ha registrato che il calciatore è rientrato dopo cinque minuti di cure!). Lamentava altresì la ASD BORDANO il comportamento provocatorio e parziale tenuto dall’arbitro durante tutto l’arco della partita, forse dipeso (secondo la reclamante) da screzi occorsi in una precedente direzione di altra gara. Dichiarava inoltre che l’arbitro avrebbe avuto durante tutta la gara un atteggiamento minaccioso nei confronti di vari calciatori del BORDANO, nonché della panchina e che a fine gara avrebbe volontariamente urtato con il proprio borsone il calciatore IOB, precedentemente espulso, per ulteriormente provocarlo. Il direttore di gara si sarebbe infine reso protagonista di ulteriore espressione gravemente ingiuriosa rivolta alla società BORDANO al momento di allontanarsi con la propria auto. La Società chiedeva audizione, nel corso della quale meglio esponeva i propri motivi. Tanto premesso la C.S.A. FVG ritiene innanzitutto di dover richiamare il disposto di cui all’art. 35 del novellato CGS che al comma 1.1 – Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, così stabilisce: I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Secondo però quanto disposto dall’art. 36.4 del CGS “La Corte sportiva di appello a livello territoriale se ( rileva che l'Organo di prima istanza ( non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito”. Da ciò, in base ad una lettura attenta del referto di gara e della successiva integrazione, emergono una serie di incongruenze, sia nel rapporto arbitrale, che nella motivazione del Giudice Sportivo di primo grado, che si riassumono per punti. 1) Sulla squalifica del calciatore MORGAN JASON DAVID. In punto va evidenziato come l’arbitro abbia dato precisa contezza nel referto dell’episodio da lui subito. Si è trattato di un ripetuto colpo “petto contro petto” inferto dal calciatore durante le proteste per l’espulsione subita. Tale condotta l’ha fatto leggermente arretrare, senza perdita di equilibrio e senza alcun postumo, né fisico, né psicologico, tanto che ha regolarmente continuato la direzione della gara. A fronte di tale ricostruzione dell’accaduto, così come ricavabile dal referto di gara e dalla successiva integrazione, nel caso in esame non appaiono configurabili in capo al calciatore MORGAN atti di violenza compiuti nei confronti del direttore di gara, dovendosi escludere che il colpo “petto contro petto”, seppur reiterato, possa essere stato diretto a ledere l’integrità fisica del destinatario, il quale peraltro espressamente lo esclude nella propria integrazione a referto “Nonostante i 2 colpi lievemente ricevuti, non riportavo nessun danno fisico e portavo a termine la gara”. Pertanto le condotte addebitate al calciatore punito sono all’evidenza riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art 19, comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona con la squalifica (minima) di due giornate i casi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (cfr. C.S.A.N., 3° Sez., in C.U. 111/C.S.A. del 28.05.2015). Nella vicenda in esame va valutata tale specifica condotta (che sia pur non violenta, è comunque grave), a cui va aggiunta l’ulteriore condotta sanzionabile delle minacce all’arbitro (quelle pure di significativa gravità e comunque del tutto esagerate ed ingiustificabili) ed altresì la necessità di intervento, da parte dei compagni di squadra al fine di permettere un pronto allontanamento dell’interessato dal recinto di gioco. In ragione di un tanto e ricondotti i comportamenti al corretto riferimento normativo, questa Corte ritiene di dover rideterminare la squalifica come da dispositivo. 2) Sulla squalifica del calciatore IOB LODOVICO. Il referto arbitrale ed il successivo supplemento di rapporto indicano come il calciatore IOB sia stato espulso “per aver colpito un giocatore avversario con un calcio alla nuca mentre questo si trovava a terra con gioco fermo; inoltre per aver offeso l'arbitro” e che successivamente, a fine gara, questi avrebbe ulteriormente offeso e minacciato l’arbitro. Il Giudice Sportivo ha disposto una squalifica per quattro giornate di gara. Seguendo però la lettera del referto e del relativo supplemento (laddove si dichiara “A gioco fermo l’avversario ancora disteso a terra a seguito del contrasto, veniva colpito violentemente da un calcio sferrato dal calciatore IOB LODOVICO, colpendolo alla nuca”) non pare trovare giustificazione la sanzione irrogata. Infatti, in ipotesi di un violento calcio alla nuca inferto volontariamente su un avversario inerme a terra, non è applicabile il disposto di cui all’art. 19, comma 4 lettera B, del C.G.S., quanto piuttosto la norma descritta alla lettera C del medesimo comma, che fa riferimento alla “particolare gravità della condotta violenta” quale indubbiamente risulterebbe per un azione del tipo sopra descritto. La lettera C prevede quale sanzione “minima” la squalifica di 5 giornate o una inibizione a tempo determinato (che sarebbe di molto superiore, in ipotesi, alle 5 giornate) che apparirebbe essere ben più appropriata qualora si dovesse considerare il fatto così come descritto a referto. Infatti, va rilevata la estrema pericolosità del colpo descritto, indirizzato ad una parte del corpo (la nuca) la cui lesione può pregiudicare la vita stessa del calciatore leso (!), e il particolare spregio verso l’incolumità altrui di chi avrebbe agito con violenza contro un avversario a terra, inerme ed impreparato a ricevere il trauma, in quanto impossibilitato a prevederlo e (“alla nuca”) addirittura a vederlo. Alla pesante squalifica che deriverebbe da tale condotta violenta di estrema gravità, sarebbero poi da sommarsi le giornate di squalifica imputabili alle ripetute ingiurie e minacce proferite dal calciatore IOB nei confronti del direttore di gara, sia al momento dell’espulsione, che al termine della gara. Tale ricostruzione non trova però una logica conseguenza nella descrizione a referto perché: (1) il calciatore che avrebbe subito il “violento calcio alla nuca”, è poi regolarmente rientrato dopo soli cinque minuti sul terreno di gioco dopo le cure definite “necessarie”, anziché subire un immediato trattamento (o almeno accertamento) medico strumentale, e (2) perché non è stata annotata dall’arbitro alcuna reazione dei compagni del calciatore colpito, né della panchina, né del pubblico, e non è credibile che a fronte di un atto così vile contro un calciatore di casa non ci siano state veementi rimostranze da parte di chi, dentro e fuori dal campo, possa aver visto. Il che potrebbe far ritenere che il calcio alla nuca indicato a referto non vi sia stato proprio (rendendo così concepibile la versione della società e compatibile l’ipotesi di una aberrazione visiva del direttore di gara, tratto in inganno dallo sciocco gesto del calciatore IOB di “mimare” un calcio alla nuca), o comunque che tale azione non abbia avuto quegli elementi di assoluta gravità che apparirebbero evidenti dalla lettera del supplemento al referto arbitrale. Allo stato pertanto, stanti le palesi incongruenze rilevate, questa C.S.A. Territoriale ritiene di richiedere alle Procura Federale le indagini necessarie e ciò ai sensi dell’art. 34.4 CGS: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” e dell’art. 35.1.1 seconda parte CGS: “Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”. Il provvedimento di incarico alla Procura Federale non è idoneo a sospendere la esecutività della sanzione che, nelle more, resta provvisoriamente operativa nei termini disposti dal GST. 3) Sulla ammenda a carico della società ASD BORDANO. In base al disposto di cui all’art. 45 del C.G.S non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari sino a 50 euro; da ciò, è inammissibile il reclamo presentato dalla società sul punto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello territoriale FVG, in accoglimento parziale del reclamo: Previa riconduzione delle condotte nell’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S., ridetermina la sanzione a carico del sig. MORGAN JASON David in giornate 7 (sette) di squalifica. Dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto in punto ammenda; Sospende il proprio giudizio in merito alla posizione del calciatore IOB Lodovico, disponendo l’invio della documentazione alla Procura Federale perché provveda a specifici accertamenti in ordine alla dinamica del fatto che ha comportato la espulsione del calciatore, onde consentire all'organo giudicante di valutare, a fini decisori, la effettiva portata del fatto. Dispone per la restituzione della tassa di reclamo alla Società reclamante.
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