COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA US SERENISSIMA PRADAMANO (Campionato giovanissimi provinciali) avverso le decisioni del G.S.T. in relazione alla gara Lavarian Mortean – SERENISSIMA PRADAMANO del 04.11.2015, in C.U. n. 25 del 18.11.2015 Del. Udine.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 03/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA US SERENISSIMA PRADAMANO (Campionato giovanissimi provinciali) avverso le decisioni del G.S.T. in relazione alla gara Lavarian Mortean - SERENISSIMA PRADAMANO del 04.11.2015, in C.U. n. 25 del 18.11.2015 Del. Udine. Con tempestivo reclamo la USDSERENISSIMA PRADAMANO chiedeva “la revoca della punizione sportiva della perdita della gara” del 04.11.2015 “e che la gara si possa rigiocare regolarmente sul campo”. Inoltre chiedeva “la revoca della penalizzazione di un punto in classifica e della ammenda di 25 euro comminata alla società” o, in subordine, la “cancellazione dell’inibizione per il proprio tesserato Zampa Fabrizio in quanto non colpevole della rinuncia alla gara”. Chiedeva audizione avanti a questa Corte Sportiva di Appello e autorizzava l’addebito della tassa reclamo. Il G.S. della Delegazione di Udine, con il provvedimento impugnato, aveva dato atto di aver ricavato dal rapporto che la gara non era stata disputata perché i dirigenti accompagnatori, di comune accordo, avevano deciso di non dare corso all'incontro “alla luce del ritardo con il quale si sarebbe disputata la gara, con la precisazione che tale decisione era stata condivisa dai genitori dei calciatori”. Era infatti successo che, assente l’arbitro designato, un arbitro aveva potuto raggiungere l’impianto solo alle 19.55 grazie all’intervento del servizio PRONTO –AIA (peraltro contattato con scarsa tempestività), quando l’inizio della gara era previsto per le ore 19.00. L’arbitro sopraggiunto in sostituzione dell’arbitro assente non aveva potuto esporre “eventuali fattori oggettivamente ostativi alla disputa della gara se non la dichiarata volontà delle squadre di non dare inizio all'incontro”. Così il G.S.T., “rilevato, altresì, che le dichiarazioni suddette sono state rilasciate per iscritto dai dirigenti e signor Fabrizio Zampa, nella loro qualità di accompagnatori ufficiali rispettivamente della e ASD Serenissima Pradamano”, dichiarate entrambe le squadre rinunciatarie, deliberava “a carico di entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di euro 25,00, nonché “l'inibizione fino al 30/11/15 per i dirigenti accompagnatori ufficiali, signor Fabrizio Zampa della Serenissima Pradamano”. Il reclamo non è ammissibile perché manca la prova della sua notifica alla controparte. Il contraddittorio è un diritto irrinunciabile nella civiltà sportiva (cfr art. 2 co. 2 Codice Giustizia Sportiva del CONI: “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”), e la materia oggetto di reclamo coinvolge direttamente gli interessi della avversaria, che non solo avrebbe avuto diritto di formulare le proprie osservazioni in questo giudizio, ma che se non è “parte” del giudizio non può neppure essere destinataria del provvedimento che vada ad incidere sulla omologa, sul risultato, sulla eventuale ripetizione della gara. Nei (soli) casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano incidere sulla regolarità di una gara o sul risultato, o che comunque coinvolgano i diritti di altra società controinteressata, la reclamante deve preoccuparsi di estendere il contenzioso alla controparte, inviandole copia del reclamo con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 38 CGS, onde permetterle di essere “parte” del giudizio, di presentare le proprie osservazioni, e di essere destinataria del provvedimento finale. È onere della reclamante quello di dare prova di aver notificato alla controinteressata il proprio reclamo e le proprie difese, allegando l’attestazione dell’invio della raccomandata. Ebbene, non solo quella attestazione non è agli atti, ma addirittura il reclamo è indirizzato unicamente alla Commissione Disciplinare Territoriale (rectius, dal 2014, la Corte Sportiva di Appello), esclusa la destinazione alla società avversaria. Da ciò, l’insanabile inammissibilità. Per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare alla reclamante la perdita di tempo e la trasferta per una audizione che non potrebbe in nessun caso portare a superare il motivo di inammissibilità, la C.S.A. non ammette la richiesta audizione. Peraltro, volendo comunque dare ai tesserati una migliore conoscenza dei regolamenti, la CSA si spinge oltre. La normativa puntualmente richiamata dal GST è la stessa per tutta la attività agonistica svolta sotto l’egida della FIGC, e l’attività del Settore Giovanile e Scolastico rivolta alle fasce di età comprese tra i 12 e i 14 anni (categoria Giovanissimi) è già definita “agonistica” dalle Carte Federali. In considerazione di ciò, i motivi particolari che intuitivamente coinvolgono le famiglie dei giovani calciatori e le loro pur intuibili esigenze di cena o di studio serale non possono aver rilievo. Pure l’invocato art. 67 NOIF non avrebbe portato argomenti in favore della reclamante, perché, se è vero che recita “Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata”, è anche vero che se l’assenza si protrae oltre la durata di un tempo, la norma non ne fa conseguire la facoltà delle società di accordarsi per ripetere la gara, ma dispone: “le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara”. Infine, il fatto che entrambe le squadre abbiano subito la sanzione della punizione sportiva della gara con il risultato di 0-3 e che l’avversaria non abbia impugnato il provvedimento sanzionatorio ad essa indirizzato, rende comunque definitivo lo 0-3 a carico della avversaria, per cui -mancando l’impugnazione della propria sanzione da parte dell’avversaria- in nessun caso la CSA avrebbe potuto accogliere la domanda “che la gara si possa rigiocare”, formulata dalla reclamante. La gara resta omologata così nei termini già disposti dal GST e tale fatto travolge anche l’impugnazione subordinata volta alla revoca dell’inibizione del dirigente, perché i fatti restano definitivamente accertati per come li ha interpretati il GST. Pertanto il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella sua totalità. P.Q.M. La C.S.A. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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