COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD S.A. PORCIA (Campionato Promozione) avverso la squalifica del proprio calciatore FELETTO Matteo per cinque giornate di gara; avverso la squalifica del proprio calciatore GROTTO Davide per tre giornate di gara e avverso l’ammenda di euro 100,00, in C.U. n. 47 del 26/11/2015

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD S.A. PORCIA (Campionato Promozione) avverso la squalifica del proprio calciatore FELETTO Matteo per cinque giornate di gara; avverso la squalifica del proprio calciatore GROTTO Davide per tre giornate di gara e avverso l’ammenda di euro 100,00, in C.U. n. 47 del 26/11/2015 Con tempestivo reclamo la USD S.A. PORCIA impugnava i provvedimenti assunti dal GST che seguono: “FELETTO Matteo squalifica per cinque gare effettive ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS per essere stato espulso al 42' del 2º tempo perché, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, interveniva con vigoria sproporzionata ai danni di un avversario, in scivolata, colpendolo alla gamba; il calciatore colpito usciva dal terreno di gioco per essere curato e vi rientrava dopo pochi minuti senza lamentare conseguenze; perché, all'esibizione del cartellino rosso, afferrava con vigore il polso dell'arbitro e lo mollava dopo pochi secondi, nel mentre l'arbitro abbassava la mano; a questo punto, il Feletto mostrava minacciosamente il pugno al direttore di gara a circa 10 centimetri, all'altezza del petto di quest'ultimo, rivolgendogli espressioni ingiuriose e criticando il suo operato. Nella circostanza, l'arbitro, sentendosi minacciato, arretrava per evitare ulteriori problemi; il Feletto veniva quindi calmato dai propri compagni di squadra ed accompagnato fuori dalli stessi; nessuna conseguenza è derivata all'arbitro dal fatto sopradescritto” “GROTTO Davide squalifica per tre gare ai sensi dell'art.19, punto 4, lett. b) CGS per essere stato espulso al 7' del 2º tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente e con violenza il predetto avversario con un calcio sulla tibia; il calciatore colpito cadeva a terra, usciva dal terreno di gioco per farsi curare, dopodiché vi rientrava senza lamentare conseguenze.” Ammenda di Euro 100,00 alla Società “ai sensi dell'art.18, punto 1, lett. b) CGS e dell'art.4, punto 3, CGS perché, dopo la fine della gara, una persona, che non era stata ammessa nel recinto di gioco in quanto non inserita nelle liste presentate dalle due società e quindi non identificata, si presentava all'arbitro, nei pressi degli spogliatoi (in zona che doveva essere alla stessa interdetta), come Vice Presidente del Porcia ed iniziava a protestare nei confronti del direttore di gara in modo minaccioso riguardo l'intero operato della terna; la detta persona veniva, dopo pochi minuti, allontanata dal dirigente della squadra ospitante (responsabilità oggettiva)”. A prescindere dalla inammissibilità del reclamo per la ammenda di 100 euro in considerazione della portata dell’art. 45/3 lett.d) CGS che dispone la non impugnabilità “in alcuna sede” dei “provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile”, il reclamo di per sé può sintetizzarsi in una critica all’operato dell’arbitro e alle sue verbalizzazioni. Tale reclamo è quindi stato motivato con argomenti sottratti alla cognizione della Giustizia Sportiva (Regola 5 del Giuoco del Calcio: all’arbitro “è conferita tutta l’autorità necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell’ambito della gara che è chiamato a dirigere”) ed equivale a un reclamo che non sia stato motivato (art. 33/5 CGS: I reclami 5devono essere motivati). In ragione di ciò, è perfettamente inammissibile presentarsi avanti alla Giustizia Sportiva con motivi quali quelli adottati dalla reclamante: “fallo da sanzionare con un’ammonizione a ns avviso”, “protagonismo del direttore di gara”, “normale fallo di gioco da ammonizione non sicuramente con un cartellino rosso”, “speriamo di non vedere più arbitraggi personalizzati del genere”. Ogni reclamante deve tenere ben a mente che il processo sportivo segue l’impostazione del processo civile (art. 2/6 Principi di Giustizia Sportiva CONI: “gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”); così il reclamo avanti alla Corte Sportiva di Appello, nel concreto, si configura quale secondo grado di giudizio, così come succede nel processo civile. Ciò significa che il soggetto dell’Ordinamento Sportivo, una volta letto un provvedimento del Giudice Sportivo (giudice di primo grado) che lo penalizzi, è legittimato a chiedere che un organo collegiale, la Corte Sportiva di Appello, riveda in secondo grado quello specifico giudizio. Ecco che il sistema di Giustizia Sportiva permette quindi di far valere la propria voce alla Società o al tesserato interessati, solo per contestare il provvedimento del G.S.T. ipotizzando per esempio una sua cattiva applicazione delle regole o una sua errata interpretazione del referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35/1.1 CGS, in quanto fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Data questa primaria fonte di prova per i fatti accaduti sotto il controllo dell’arbitro, tornando all’impugnazione in discussione, il CGS dispone espressamente una serie di parametri “minimi” di sanzione: dispone l’art. 19/4 CGS che “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti5”. Perciò, anche se potessero superarsi in qualche modo i rilievi di inammissibilità del reclamo presentato, e se volessimo in ipotesi considerare che la reclamante ha saputo motivare l’impugnazione del provvedimento del GST, avremmo che le squalifiche comminate in primo grado non potrebbero trovare riduzione, perché, quanto a FELETTO Matteo, il GST, analizzando il referto, ha ritenuto sussistere un caso di condotta violenta nei confronti di altro calciatore (squalifica minima per 3 giornate di gara) e una successiva condotta non consona nei confronti dell’arbitro (basta la mancanza di riguardo e di rispetto dell’autorità arbitrale per conseguire la squalifica minima per 2 giornate di gara); così non avrebbe in ogni caso potuto sanzionare i fatti emergenti dal referto con sanzione inferiore alle (3+2=) 5 giornate di gara; mentre quanto a GROTTO Davide ha ritenuto sussistere un caso di condotta violenta nei confronti di altro calciatore, ed anche qui la squalifica minima da disporre è quella per 3 giornate di gara. P.Q.M. La C.S.A. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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