COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE TIEPOLO Lorenzo (ASD C.A.R. Ciconicco – Campionato di II Categoria) avverso la squalifica di dieci giornate (in c.u. n° 27 del 02.12.2015 Del. Udine)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE TIEPOLO Lorenzo (ASD C.A.R. Ciconicco - Campionato di II Categoria) avverso la squalifica di dieci giornate (in c.u. n° 27 del 02.12.2015 Del. Udine) Con provvedimento assunto in C.U. 27 del 02.12.2015 Del. Udine, il GST squalificava per dieci giornate di gara il calciatore TIEPOLO Lorenzo “Perché, al 41º del primo tempo rivolgeva a un calciatore avversario una frase offensiva di stampo razzista. Si applica la sanzione minima ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del C.G.S. (nuovo testo)”. Il calciatore, tempestivamente reclamando contro il provvedimento del GST, ritiene di aver solo invitato l’avversario “a consumare un frutto " di cui anch’io mi delizio e, probabilmente, anche l’Arbitro stesso”, sì che la portata dell’espressione pronunciata “direttamente è chiara”, anche se, afferma, “indirettamente un po’ meno”. Nella sostanza ha chiesto alla CSA la derubricazione dell’incolpazione da ingiuria di stampo razzista a ingiuria semplice nei confronti di altro calciatore precisando di essersi scusato, ma solo “per scansare equivoci”. Infine chiede che gli sia dato modo di “capire in che cosa abbia sbagliato” al fine di comprendere, anche in termini costruttivi e programmatici, quando scatti la fattispecie di responsabilità per comportamenti discriminatori rispetto a una fattispecie di semplice ingiuria. Ottenuta l’audizione dalla CSA, in udienza ha meglio precisato le sue lagnanze affermando che, a fronte di uno scambio fisico e verbale con l’avversario, avrebbe voluto indirizzarlo con il classico “vaffa” ma nella concitazione l’invito è andato in altra direzione: “vai a mangiar banane”. Il referto avrebbe erroneamente riportato l’espressione “sei un mangiabanane”. La Corte Sportiva di Appello, premesso che la differenza tra l’espressione riconosciuta dal calciatore non differisce nella sostanza da quella portata a referto, intende rispondere alla richiesta del reclamante per esprimere apertamente ciò che tutti sanno ma che non vogliono dire. Per fare ciò, la CSA deve uscire dalle Carte Federali e attingere da dati di cultura generale. È dato notorio che le grandi scimmie antropomorfe Orango, Scimpanzé e Gorilla sono comunemente ritenute, a livello anatomico, fisiologico ed ematologico le specie più vicine alla specie homo sapiens; una peculiarità notoria ed evidente che le accomuna è il fatto che si nutrono di frutta e, tra questa, di banane, frutto comunemente rinvenibile in natura nel continente africano. Una interpretazione banale e popolare della teoria dell’evoluzione di Charles Darwin riprende questo comportamento nutrizionale e lo riconduce ad una semplicistica, infantile (ed erronea) interpretazione della teoria darwiniana per sostenere che l’uomo discende dalla scimmia. Erronea perché, ma questo è un dato che esula dal contesto, Darwin non ha mai affermato che l’uomo discenda da una scimmia: nella sua impostazione le grandi scimmie antropomorfe e l’uomo sono organismi che discendono per rami separati da un primate, antenato comune, esistito milioni di anni fa e attualmente estinto. Da quel primate “comune”, quindi, si sarebbero originate distinte linee evolutive, una delle quali avrebbe portato alle attuali scimmie antropomorfe, mentre l’altra avrebbe avuto come termine finale l’uomo. In questo scenario, nel sentire comune, dare del “mangiabanane” o, il che è lo stesso, mandare a mangiar banane una persona che per aspetto, accento o altro elemento denota origine africana, pone l’autore dell’espressione sul piedistallo di chi si ritiene figlio della migliore evoluzione della specie umana a fronte di un esemplare di una (sotto)specie sottosviluppata, il che integra comportamento discriminatorio comportando grave offesa per ragione di razza e di origine. Al contrario, a parere di questa Corte, per chiarezza, dare del “mangiabanane” ad una persona i cui connotati esteriori (o comunque percepiti) denotano origine diversa da quella africana, può intendersi come mera espressione ingiuriosa ad personam, che eventualmente trae argomento dall’affermata scarsa capacità intellettiva propria dell’ingiuriato, dal suo personale grado di “evoluzione” nell’ambito della specie, senza coinvolgere motivazioni razziali. Dal referto arbitrale emerge che il calciatore TIEPOLO ha indirizzato queste parole “al calciatore n° 5 avversario”; dal supplemento richiesto dal GST emerge che il calciatore destinatario dell’ingiuria effettivamente porta connotati esteriori africani, immediatamente percepibili, ragion per cui emerge evidente che con quella espressione il TIEPOLO non ha voluto ingiuriare l’avversario per quello che è la sua persona, ma ha voluto porre la propria evoluzione genetica ad un livello superiore della sua, il che denota insulto discriminatorio o, il che è lo stesso, una gravissima mancanza di sensibilità manifestata dal sig. TIEPOLO verso questo problema particolarmente sentito ai tempi attuali, con espresso riferimento anche alle normative imposte dal CIO, dalla FIFA, dall’UEFA e, in Italia, dal CONI e dalla FIGC. La richiesta di derubricazione va quindi disattesa; la sanzione è stata imposta ai minimi edittali. PQM La CSA FVG rigetta il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it